(G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239)

PARTE I –
Attività edilizia
TITOLO I
- Disposizioni generali
Capo
I - Attività edilizia
Art. 1 (L) -
Ambito di applicazione
Art. 2 (L) - Competenze delle regioni e degli enti locali
Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi
Art. 4 (L) - Contenuto necessario dei regolamenti edilizi comunali
Art. 5 (R) - Sportello unico per l’edilizia
TITOLO II
- Titoli abilitativi
Capo
I – Disposizioni generali
Art. 6 (L) -
Attività edilizia libera
Art. 7 (L) - Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni
Art. 8 (L) - Attività edilizia dei privati su aree demaniali
Art. 9 (L) - Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica
Capo II –
Permesso di costruire
Sezione I - Nozione e caratteristiche
Art.
10 (L) - Interventi subordinati a permesso di costruire
Art. 11 (L) - Caratteristiche del permesso di costruire
Art. 12 (L) - Presupposti per il rilascio del permesso di costruire
Art. 13 (L) - Competenza al rilascio del permesso di
costruire
Art.
14 (L) - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
Art. 15 (R) - Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire
Sezione II - Contributo di costruzione
Art.
16 (L) - Contributo per il rilascio del permesso di costruire
Art. 17 (L) - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione
Art. 18 (L) - Convenzione-tipo
Art. 19 (L) - Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla
residenza
Sezione III - Procedimento
Art.
20 (R) - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
Art. 21 (R) - Intervento sostitutivo regionale
Capo
III - Denuncia di inizio attività
Art. 22 (L)
- Interventi subordinati a denuncia di inizio attività
Art. 23 (R) - Disciplina della denuncia di inizio attività in materia edilizia
TITOLO
III - Agibilità degli edifici
Capo
I - Certificato di agibilità
Art. 24 (L)
- Certificato di agibilità
Art. 25 (R) - Procedura per il rilascio del certificato di agibilità
Art. 26 (L) - Dichiarazione di inagibilità
TITOLO IV
- Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni
Capo
I - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e responsabilità
Art. 27 (L)
- Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia
Art. 28 (L) - Vigilanza su opere di amministrazioni statali
Art. 29 (L) - Responsabilità del titolare della concessione, del committente,
del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le
opere subordinate a denuncia di inizio attività
Capo
II - Sanzioni
Art. 30 (L)
- Lottizzazione abusiva
Art. 31 (L) - Interventi eseguiti in assenza di concessione, in totale
difformità o con variazioni essenziali
Art. 32 (L) - Determinazione delle variazioni essenziali
Art. 33 (L) - Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di
costruire o in totale difformità
Art. 34 (L) - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di
costruire
Art. 35 (L) - Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o
di enti pubblici
Art. 36 (L) - Accertamento di conformità
Art.
37 (L) - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di
inizio attività e accertamento di conformità
Art. 38 (L) - Interventi eseguiti in base a permesso di costruire annullato
Art. 39 (L) - Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione
Art. 40 (L) - Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della
Regione
Art. 41 (L) - Demolizione di opere abusive
Art.
42 (L) - Ritardato od omesso versamento del contributo afferente al permesso di
costruire
Art. 43 (L) - Riscossione
Art. 44 (L) - Sanzioni penali
Art.
45 (L) - Norme relative all’azione penale
Art. 46 (L) - Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui
costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985
Art. 47 (L) - Sanzioni a carico dei notai
Art. 48 (L) - Aziende erogatrici di servizi pubblici
Capo
III – Disposizioni fiscali
Art. 49 (L)
- Disposizioni fiscali
Art. 50 (L) - Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria
Art. 51 (L) - Finanziamenti pubblici e sanatoria
PARTE II
– Normativa tecnica per l’edilizia
Capo
I - Disposizioni di carattere generale
Art. 52 (L)
- Tipo di strutture e norme tecniche
Art. 53 (L) - Definizioni
Art. 54 (L) - Sistemi costruttivi
Art. 55 (L) - Edifici in muratura
Art. 56 (L) - Edifici con struttura a pannelli portanti
Art. 57 (L) - Edifici con strutture intelaiate
Art. 58 (L) - Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato
normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo
Art. 59 (L) - Laboratori
Art. 60 (L) - Emanazione di norme tecniche
Art. 61 (L) - Abitati da consolidare
Art. 62 (L) - Utilizzazione di edifici
Art.
63 (L) - Opere pubbliche
Capo II –
Disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso e a struttura metallica
Sezione I - Adempimenti
Art.
64 (L) - Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità
Art. 65 (R) - Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura
ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a
struttura metallica
Art. 66 (L) - Documenti in cantiere
Art. 67 (L-R) - Collaudo statico
Sezione II - Vigilanza
Art.
68 (L) - Controlli
Art. 69 (L) - Accertamenti delle violazioni
Art. 70 (L) - Sospensione dei lavori
Sezione III – Norme penali
Art.
71 (L) - Lavori abusivi
Art. 72 (L) - Omessa denuncia dei lavori
Art. 73 (L) - Responsabilità del direttore dei lavori
Art. 74 (L) - Responsabilità del collaudatore
Art. 75 (L) - Mancanza del certificato di collaudo
Art. 76 (L) - Comunicazione della sentenza
Capo III
- Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico
Sezione I - Eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici privati
Art.
77 (L) - Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici
Art. 78 (L) - Deliberazioni sull’eliminazione delle barriere architettoniche
Art. 79 (L) - Opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche
realizzate in deroga ai regolamenti edilizi
Art. 80 (L) - Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione
degli infortuni
Art. 81 (L) - Certificazioni
Sezione II - Eliminazione o superamento delle barriere
architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico
Art.
82 (L) - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli
edifici pubblici e privati aperti al pubblico
Capo IV –
Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche
Sezione I – Norme per le costruzioni in zone sismiche
Art.
83 (L) - Opere disciplinate e gradi di sismicità
Art. 84 (L) - Contenuto delle norme tecniche
Art. 85 (L) - Azioni sismiche
Art. 86 (L) - Verifica delle strutture
Art. 87 (L) - Verifica delle fondazioni
Art. 88 (L) - Deroghe
Art.
89 (L) - Parere sugli strumenti urbanistici
Art. 90 (L) - Sopraelevazioni
Art. 91 (L) - Riparazioni
Art. 92 (L) - Edifici di speciale importanza artistica
Sezione II - Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche
Art.
93 (R) - Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in
zone sismiche
Art. 94 (L) - Autorizzazione per l'inizio dei lavori
Sezione III - Repressione delle violazioni
Art.
95 (L) - Sanzioni penali
Art. 96 (L) - Accertamento delle violazioni
Art. 97 (L) - Sospensione dei lavori
Art. 98 (L) - Procedimento penale
Art.
99 (L) - Esecuzione d'ufficio
Art. 100 (L) - Competenza del presidente della giunta regionale
Art. 101 (L) - Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico
della regione
Art. 102 (L) - Modalità per l'esecuzione d'ufficio
Art. 103 (L) - Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche
Sezione IV - Disposizioni finali
Art.
104 (L) - Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione
Art. 105 (L) - Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato
Art. 106 (L) - Esenzione per le opere eseguite dal genio militare
Capo
V - Norme per la sicurezza degli impianti
Art. 107 -
121 - (abrogati)
Capo
VI - Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici
Art. 122 (L)
- Ambito di applicazione
Art. 123 (L) - Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di
impianti
Art. 124 (L) - Limiti ai consumi di energia
Art. 125 (L-R) - Denuncia dei lavori, relazione tecnica e
progettazione degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di
energia, al risparmio e all’uso razionale dell’energia
Art.
126 (R) - Certificazione di impianti
Art. 127 (R) - Certificazione delle opere e collaudo
Art. 128 (L) - Certificazione energetica degli edifici
Art. 129 (L) - Esercizio e manutenzione degli impianti
Art. 130 (L) - Certificazioni e informazioni ai consumatori
Art. 131 (L) - Controlli e verifiche
Art. 132 (L) - Sanzioni
Art.
133 (L) - Provvedimenti di sospensione dei lavori
Art. 134 (L) - Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore
Art. 135 (L) - Applicazione
PARTE III
– Disposizioni finali
Capo
I – Disposizioni finali
Art. 136
(L-R) - Abrogazioni
Art. 137 (L) - Norme che rimangono in vigore
Art. 138 (L) - Entrata in vigore del testo unico
PARTE I –
Attività edilizia
TITOLO I -
Disposizioni generali
Capo I - Attività edilizia
1. Il presente testo unico
contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina
dell'attività edilizia.
2. Restano ferme le disposizioni
in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora decreto legislativo n. 42 del 2004
– n.d.r.), e le altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell’attività edilizia.
3. Sono fatte salve altresì le
disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed alle relative norme di
attuazione, in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e
riconversione di impianti produttivi.
1. Le regioni esercitano la
potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi
fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute
nel testo unico.
2. Le regioni a statuto speciale
e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà
legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e
delle relative norme di attuazione.
3. Le disposizioni, anche di
dettaglio, del presente testo unico, attuative dei principi di riordino in esso
contenuti, operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario,
fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi.
4. I comuni, nell’ambito della
propria autonomia statutaria e normativa di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267, disciplinano l’attività edilizia.
5. In nessun caso le norme del
presente testo unico possono essere interpretate nel senso della attribuzione
allo Stato di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque conferiti alle
regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua
entrata in vigore.
(Legge 5 agosto 1978, n. 457,
art. 31)
1. Ai fini del presente testo
unico si intendono per:
a) "interventi di
manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle
necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti;
b) "interventi di
manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per
rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per
realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che
non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non
comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) "interventi di restauro e
di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare
l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme
sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e
strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi
compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il
rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione
degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) "interventi di
ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli
organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare
ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali
interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi
costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi
elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia
sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con
la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; (lettera
così modificata dal d.lgs. n. 301 del 2002)
e) "interventi di nuova
costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del
territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti.
Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti
edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi
pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da
soggetti diversi dal Comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici
servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l’installazione di torri e
tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione;
(punto da ritenersi abrogato implicitamente dagli articoli 87 e seguenti del
decreto legislativo n. 259 del 2003)
e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture
di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che
siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi,
magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente
temporanee;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti
urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e
paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione,
ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume
dell’edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di
impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di
lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
f) gli "interventi di
ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente
tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico
di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli
isolati e della rete stradale.
2. Le definizioni di cui al comma
1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei
regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista
dall’articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora
articolo 29, comma 3 del decreto legislativo n. 42 del 2004 – n.d.r).
(Legge 17 agosto 1942, n.
1150, art. 33)
1. Il regolamento che i Comuni
adottano ai sensi dell’articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle
modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative
tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili
e delle pertinenze degli stessi.
1-bis. A decorrere dal 1° gennaio
2011, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di
costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione,
l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore
a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità
tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione
superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica
minima è di 5 kW. (comma così sostituito dall'articolo 1, comma 289,
legge n. 244 del 2007, poi modificato dall'articolo 8, comma 4-bis, legge n. 25
del 2010)
2. Nel caso in cui il Comune
intenda istituire la Commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi
sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.
(d.l. 5 ottobre 1993, n. 398,
art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493; art. 220, R. D. 27 luglio 1934, n. 1265)
1. Le amministrazioni comunali,
nell’ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante
esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del Capo V, Titolo II,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento,
disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire
un ufficio denominato Sportello unico per l’edilizia, che cura tutti i rapporti
fra il privato, l’amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni
tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto della richiesta
di permesso o di denuncia di inizio attività.
2. Tale ufficio provvede in
particolare :
a) alla ricezione delle denunce
di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e
di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività
edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti
approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38
e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; (ora articoli 23, 33 e
39 decreto legislativo n. 42 del 2004 – n.d.r.)
b) a fornire informazioni sulle
materie di cui al punto a), anche mediante predisposizione di un archivio
informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi
abbia interesse l’accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni
sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal
presente regolamento, all’elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter
procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;
c) all’adozione, nelle medesime
materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in
favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell’articolo 22 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di
attuazione;
d) al rilascio dei permessi di
costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti
le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere
urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo
comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del
territorio;
e) alla cura dei rapporti tra
l’amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a
pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto dell’istanza o denuncia,
con particolare riferimento agli adempimenti connessi all’applicazione della
parte II del testo unico.
3. Ai fini del rilascio del
permesso di costruire o del certificato di agibilità, l’ufficio di cui al comma
1 acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente:
a) il parere dell’ASL nel caso in
cui non possa essere sostituito da una autocertificazione ai sensi dell’articolo 20, comma 1;
b) il parere dei vigili del fuoco,
ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio.
4. L’ufficio cura altresì gli
incombenti necessari ai fini dell’acquisizione, anche mediante conferenza di
servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso,
comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento
edilizio. Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare:
a) le autorizzazioni e
certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni
in zone sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62;
b) l’assenso dell’amministrazione
militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di
difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all’articolo 16 della
legge 24 dicembre 1976, n. 898;
c) l’autorizzazione del direttore
della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di
edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel
mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 del decreto
legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
d) l’autorizzazione dell’autorità
competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo,
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 55 del codice della navigazione;
e) gli atti di assenso, comunque
denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi
degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490 (ora articoli 20, 21, 22, 29 e 146 del decreto legislativo n. 42 del
2004 – n.d.r.), fermo restando che, in caso di dissenso manifestato
dall’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai
sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora
articolo 25 del decreto legislativo n. 42 del 2004 – n.d.r.);
f) il parere vincolante della
Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni,
salvi i casi in cui vi sia stato l’adeguamento al piano comprensoriale previsto
dall’articolo 5 della stessa legge, per l’attività edilizia nella laguna
veneta, nonché nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e
nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant’Erasmo;
g) il parere dell’autorità
competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici;
h) gli assensi in materia di
servitù viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali;
i) il nulla-osta dell’autorità
competente ai sensi dell’articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in
tema di aree naturali protette.
TITOLO II -
Titoli abilitativi
Capo I - Disposizioni generali
(Legge 28 gennaio 1977, n. 10,
art. 9, lett. c); legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2; decreto
legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito in legge 25 marzo
1982, n. 94)
(articolo così sostituito dall'articolo 5 della legge
n. 73 del 2010)
1. Fatte salve le prescrizioni
degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia
e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle
disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo
abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione
ordinaria;
b) gli interventi volti
all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la
realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino
la sagoma dell’edificio;
c) le opere temporanee per
attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad
esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree
esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra
strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche
agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali,
sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività
agricola.
(ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo
n. 128 del 2006 «L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di
capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici
ed edilizi, attività edilizia libera, come disciplinata dall'articolo 6 del
d.P.R. n. 380 del 2001»)
2. Nel rispetto dei medesimi
presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica,
dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale,
possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione
straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b),
ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne,
sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino
aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei
parametri urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e
ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro
un termine non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di
sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo
strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini
interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali
tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno,
a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree
pertinenziali degli edifici.
3. L’interessato agli interventi
di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le
autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore
e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i
dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione
dei lavori.
4. Limitatamente agli interventi
di cui al comma 2, lettera a), l’interessato, unitamente alla comunicazione di
inizio dei lavori, trasmette all’amministrazione comunale una relazione tecnica
provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a
firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere
rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e che asseveri,
sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti
urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la
normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
5. Riguardo agli interventi di
cui al presente articolo, l’interessato provvede, nei casi previsti dalle
vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale
nel termine di cui all’articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 marzo 2006, n. 80.
6. Le regioni a statuto
ordinario:
a) possono estendere la
disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto
a quelli previsti dai commi 1 e 2;
b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel
comma 2, per i quali è fatto obbligo all’interessato di trasmettere la
relazione tecnica di cui al comma 4;
c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al
comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo comma.
7. La mancata comunicazione
dell’inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica,
di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria
pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è
effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.
8. Al fine di semplificare il rilascio
del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui ai commi 1 e 2,
il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l’esame
a vista. Per le medesime attività, il termine previsto dal primo periodo del
comma 2 dell’articolo 2 del regolamento di cui
al d.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto a trenta giorni.
1. Non si applicano le
disposizioni del presente titolo per:
a) opere e interventi pubblici
che richiedano per la loro realizzazione l’azione integrata e coordinata di una
pluralità di amministrazioni pubbliche allorché l’accordo delle predette
amministrazioni, raggiunto con l’assenso del comune interessato, sia pubblicato
ai sensi dell’articolo 34, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) opere pubbliche, da eseguirsi
da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e
opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti
istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici,
previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie
ai sensi del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni;
c) opere pubbliche dei comuni
deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite
dalla validazione del progetto, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 21 dicembre
1999, n. 554.
Art. 8
(L) - Attività edilizia dei privati su aree demaniali
(legge 17 agosto 1942, n.
1150, art. 31, comma 3)
1. La realizzazione da parte di
privati di interventi edilizi su aree demaniali è disciplinata dalle norme del
presente testo unico.
(legge n. 10 del 1977, art. 4,
u.c.; legge n. 457 del 1978, art. 27, u.c.)
1. Salvi i più restrittivi limiti
fissati dalle leggi regionali e nel rispetto delle norme previste dal decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora decreto legislativo n. 42 del 2004
– n.d.r.), nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti:
a) gli interventi previsti dalle lettere a), b), e c) del primo
comma dell'articolo 3 che riguardino singole unità immobiliari o
parti di esse;
b) fuori dal perimetro dei centri
abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima
fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a
destinazione produttiva, la superficie coperta non può comunque superare un
decimo dell’area di proprietà.
2. Nelle aree nelle quali non
siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli
strumenti urbanistici generali come presupposto per l’edificazione, oltre agli
interventi indicati al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi di
cui alla lettera d) del primo comma
dell'articolo 3 del presente testo unico che riguardino singole
unità immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche
se riguardino globalmente uno o più edifici e modifichino fino al 25 per cento
delle destinazioni preesistenti, purché il titolare del permesso si impegni,
con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a
praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi
di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli
oneri di urbanizzazione di cui alla sezione II del capo II del presente titolo.
Capo II - Permesso di costruire
Sezione I - Nozione e caratteristiche
Art. 10
(L) - Interventi subordinati a permesso di costruire
(Legge n. 10 del 1977, art. 1;
legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4)
1. Costituiscono interventi di
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a
permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova
costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di
unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle
superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee
A, comportino mutamenti della destinazione d’uso. (lettera
così modificata dal d.lgs. n. 301 del 2002)
2. Le regioni stabiliscono con
legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche,
dell’uso di immobili o di loro parti, sono subordinate a permesso di costruire
o a denuncia di inizio attività.
3. Le regioni possono altresì
individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all’incidenza sul
territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del
permesso di costruire. La violazione delle disposizioni regionali emanate ai
sensi del presente comma non comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 44.
(Legge 28 gennaio 1977, n. 10,
art. 4, commi 1, 2 e 6; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, comma 2)
1. Il permesso di costruire è
rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
2. Il permesso di costruire è
trasferibile, insieme all’immobile, ai successori o aventi causa. Esso non
incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli
immobili realizzati per effetto del suo rilascio. E’ irrevocabile ed è oneroso
ai sensi dell’articolo 16.
3. Il rilascio del permesso di
costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.
(art. 4, comma 1, legge n. 10 del
1977; art. 31, comma 4, legge n. 1150 del 1942; art. unico legge 3 novembre
1952, n. 1902)
1. Il permesso di costruire è
rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei
regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
2. Il permesso di costruire è
comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o
alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo
triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione
delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto
del permesso.
3. In caso di contrasto
dell’intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le
previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in
ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre
anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni
nell’ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto
all’amministrazione competente all’approvazione entro un anno dalla conclusione
della fase di pubblicazione.
4. A richiesta del sindaco, e per
lo stesso periodo, il presidente della giunta regionale, con provvedimento
motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione di
interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che siano
tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione degli strumenti
urbanistici.
(Legge 28 gennaio 1977, n. 10,
art. 4, comma 1; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109; legge 17 agosto
1942, n. 1150, art. 41-quater)
1. Il permesso di costruire è
rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale nel
rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.
2. La regione disciplina
l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 21, comma 2,
per il caso di mancato rilascio del permesso di costruire entro i termini
stabiliti.
(Legge 17 agosto 1942, n.
1150, art. 41-quater; d.lgs. n. 267 del 2000, art. 42, comma 2, lett. b); legge
21 dicembre 1955, n. 1357, art. 3)
1. Il permesso di costruire in
deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per
edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del
consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora decreto legislativo n. 42
del 2004 – n.d.r.) e delle altre normative di settore aventi incidenza
sulla disciplina dell’attività edilizia.
2. Dell’avvio del procedimento
viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
3. La deroga, nel rispetto delle
norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i
limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui
alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi,
fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
(Legge 28 gennaio 1977, n. 10,
art. 4, commi 3, 4 e 5; legge 17 agosto 1942 n. 1150, art. 31, comma 11)
1. Nel permesso di costruire sono
indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
2. Il termine per l’inizio dei
lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di
ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata non può superare i
tre anni dall’inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati,
con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del
titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per
la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta
una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato,
esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle
sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di
opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
3. La realizzazione della parte
dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di
nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non
rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi
dell’articolo 22. Si
procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.
4. Il permesso decade con
l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori
siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data
di inizio.
Sezione II - Contributo di costruzione
1. Salvo quanto disposto
all'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la
corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di
urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel
presente articolo.
2. La quota di contributo
relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al comune all'atto del
rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell’interessato, può essere
rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del
permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione,
nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, (ora art.
32, comma 1, lett. g) e art. 122, comma 8, d.lgs. n. 63 del 2006 – n.d.r.)
con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente
acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune. (comma così modificato dal d.lgs. n. 301 del 2002)
3. La quota di contributo relativa
al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in
corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre
sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione. (per la rateizzazione si veda l'articolo 47 della legge n. 457 del 1978)
4. L'incidenza degli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del
consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce
per classi di comuni in relazione:
a) all'ampiezza ed all'andamento
demografico dei comuni;
b) alle caratteristiche
geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona
previste negli strumenti urbanistici vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi
inderogabili fissati in applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo
e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali.
5. Nel caso di mancata
definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla
definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con
deliberazione del consiglio comunale.
6. Ogni cinque anni i comuni
provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in
conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e
prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e
generale.
7. Gli oneri di urbanizzazione
primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di
sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione
dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde
attrezzato. (tra le opere di urbanizzazione primaria
sono incluse le infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti
radioelettrici e le opere relative, in forza dell'articolo 86, comma 3, del
decreto legislativo n. 259 del 2003)
7-bis. Tra gli interventi di
urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i
cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree
individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni. (comma introdotto dall'articolo 40, comma 8, della legge n.
166 del 2002)
8. Gli oneri di urbanizzazione
secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne,
scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo,
mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi,
impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e
attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono
ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento,
al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi,
solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
9. Il costo di costruzione per i
nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai
costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse
regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della legge 5
agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi
di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti
disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate
maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per
cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in
eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato
annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi
di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il
contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto
costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle
regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e
della loro destinazione ed ubicazione.
10. Nel caso di interventi su
edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo
degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti
presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il
recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la
facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi non superino
i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 6 (leggasi «comma 9» - n.d.r.).
(Legge 28 gennaio 1977 n. 10,
artt. 7, comma 1; 9; d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, artt. 7 e 9, convertito in
legge 25 marzo 1982, n. 94; legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 11; legge 9
gennaio 1991, n. 10, art. 26, comma 1; legge 662 del 1996, art. 2, comma 60)
1. Nei casi di edilizia abitativa
convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al
permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione
qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il
comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai
sensi della convenzione-tipo prevista dall’articolo 18.
2. Il contributo per la
realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per la
corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti
indicati dalla normativa di settore.
3. Il contributo di costruzione
non è dovuto:
a) per gli interventi da
realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della
conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo
principale, ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;(l'articolo 12 della legge n. 153 del 1975 è stato abrogato
dall'articolo 1, comma 5, decreto legislativo n. 99 del 2004; si vedano ora
l'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004 e l'articolo 2135 del codice civile)
b) per gli interventi di
ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici
unifamiliari;
c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse
generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere
di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti
urbanistici;
d) per gli interventi da
realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di
pubbliche calamità;
e) per i nuovi impianti, lavori,
opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia,
alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto
delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.
4. Per gli interventi da
realizzare su immobili di proprietà dello Stato il contributo di costruzione è
commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.
(Legge 28 gennaio 1977, n. 10,
art. 8; legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 23, comma 6)
1. Ai fini del rilascio del
permesso di costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa di cui
all’articolo 17, comma 1, la regione approva una convenzione-tipo, con la quale
sono stabiliti i criteri nonché i parametri, definiti con meccanismi tabellari
per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali
nonché gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a:
a) l'indicazione delle
caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;
b) la determinazione dei prezzi
di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, così come definito
dal comma successivo, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché
delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di
preammortamento e di finanziamento;
c) la determinazione dei canoni
di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la
cessione degli alloggi;
d) la durata di validità della
convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni.
2. La regione stabilisce criteri
e parametri per la determinazione del costo delle aree, in misura tale che la
sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione come definito
ai sensi dell’articolo 16.
3. Il titolare del permesso può
chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato in
misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprietà
avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della convenzione.
4. I prezzi di cessione ed i
canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono
suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio,
in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti
dopo la stipula delle convenzioni medesime.
5. Ogni pattuizione stipulata in
violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la
parte eccedente.
Art. 19
(L) - Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla
residenza
(Legge 28 gennaio 1977, n. 10,
art. 10)
1. Il permesso di costruire
relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o
artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi
comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di
urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei
rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei
luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è
stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la
regione definisce con i criteri di cui al comma 4, lettere a) e b)
dell’articolo 16, nonché in relazione ai tipi di attività
produttiva.
2. Il permesso di costruire
relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali
e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un
contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai
sensi dell’articolo 16, nonché una quota non superiore al 10 per cento del
costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di
attività, con deliberazione del consiglio comunale.
3. Qualora la destinazione d'uso
delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle nelle zone agricole
previste dall’articolo 17, venga comunque modificata nei dieci anni successivi
all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura
massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al
momento dell’intervenuta variazione.
Sezione III – Procedimento
(d.l. 5 ottobre 1993, n. 398,
art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)
1. La domanda per il rilascio del
permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi
dell’articolo 11, va
presentata allo sportello unico corredata da un’attestazione concernente il
titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento
edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti
dalla parte II, nonché da un’autocertificazione circa la conformità del
progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi
interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale
conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.
2. Lo sportello unico comunica
entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del
procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L’esame delle
domande si svolge secondo l’ordine cronologico di presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla
presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura
l’istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, i prescritti
pareri dagli uffici comunali, nonché i pareri di cui all’articolo 5, comma 3,
sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda del richiedente
e, valutata la conformità del progetto alle normativa vigente, formula una
proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la
qualificazione tecnico giuridica dell’intervento richiesto.
4. Il responsabile del
procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di
costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al
progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere
tali modifiche, illustrandone le ragioni. L’interessato si pronuncia sulla
richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto
ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di
cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine
di cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3
può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro
quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la
motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione
presentata e che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione o che
questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a
decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
6. Nell’ipotesi in cui, ai fini
della realizzazione dell’intervento, sia necessario acquisire atti di assenso,
comunque denominati, di altre amministrazioni, diverse da quelle di cui all’articolo 5, comma 3,
il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli
articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. Qualora si tratti di opere pubbliche incidenti su beni
culturali, si applica l’articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490 (ora articolo 25 del decreto
legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.).
7. Il provvedimento finale, che
lo sportello unico provvede a notificare all’interessato, è adottato dal
dirigente o dal responsabile dell’ufficio, entro quindici giorni dalla proposta
di cui al comma 3, ovvero dall’esito della conferenza di servizi di cui al
comma 6. Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al
pubblico mediante affissione all’albo pretorio. Gli estremi del permesso di
costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le
modalità stabilite dal regolamento edilizio.
8. I termini di cui ai commi 3 e
5 sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i
progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del
responsabile del procedimento.
9. Decorso inutilmente il termine
per l’adozione del provvedimento conclusivo, la domanda di permesso di
costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
10. Il procedimento previsto dal
presente articolo si applica anche al procedimento per il rilascio del permesso
di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, a seguito dell’approvazione
della deliberazione consiliare di cui all’articolo 14.
10-bis. Il termine per il
rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22,
comma 7, è di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. (comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
(d.l. 5 ottobre 1993, n. 398,
art. 4, commi 5 e 6, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)
1. In caso di mancata adozione,
entro i termini previsti dall’articolo 20, del provvedimento conclusivo del
procedimento per il rilascio del permesso di costruire, l’interessato può, con
atto notificato o trasmesso in piego raccomandato con avviso di ricevimento,
richiedere allo sportello unico che il dirigente o il responsabile dell’ufficio
di cui all’articolo 13, si
pronunci entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza. Di tale istanza
viene data notizia al sindaco a cura del responsabile del procedimento. Resta
comunque ferma la facoltà di impugnare in sede giurisdizionale il
silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di permesso di costruire.
2. Decorso inutilmente anche il
termine di cui al comma 1, l’interessato può inoltrare richiesta di intervento
sostitutivo al competente organo regionale, il quale, nei successivi quindici
giorni, nomina un commissario ad acta che provvede nel termine di
sessanta giorni. Trascorso inutilmente anche quest’ultimo termine, sulla
domanda di intervento sostitutivo si intende formato il silenzio-rifiuto.
Capo III - Denuncia di inizio
attività
(d.l. 5 ottobre 1993, n. 398,
art. 4, commi 7, 8, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; d.l. 25
marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, I parte artt. 34 ss, e 149)
(articolo
così sostituito dal d.lgs. n. 301 del 2002)
1. Sono realizzabili mediante
denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui
all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano
conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e
della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
2. Sono, altresì, realizzabili mediante
denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non
incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la
destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma
dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di
costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché
ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio
attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso
di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima
della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
3. In alternativa al permesso di
costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:
a) gli interventi di
ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera c);
b) gli interventi di nuova
costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da
piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi
valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni
plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia
stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di
approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i
piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla
richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di
ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita
relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi
con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova
costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici
generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
4. Le regioni a statuto ordinario
con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di
cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste
all'articolo 44.
5. Gli interventi di cui al comma
3 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le
regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a denuncia
di inizio attività, diversi da quelli di cui al comma 3, assoggettati al
contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.
6. La realizzazione degli
interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela
storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo
rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni
normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le
disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora
decreto legislativo n. 42 del 2004 – n.d.r.).
7. È comunque salva la facoltà
dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la
realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del
pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto
dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la violazione della disciplina
urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed è
soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37.
(Art. 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241; d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 8-bis, 9, 10, 11, 14,
e 15)
(articolo così sostituito dal d.lgs. n. 301 del 2002)
1. Il proprietario dell'immobile
o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta
giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la
denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista
abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità
delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in
contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il
rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
2. La denuncia di inizio attività
è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è
sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione
della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia.
L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di
ultimazione dei lavori.
3. Qualora l'immobile oggetto
dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in
via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni
di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale
atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
4. Qualora l'immobile oggetto
dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete
all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto
alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale
convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta
giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito
non favorevole, la denuncia è priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo è
provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data
di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del
progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di
assenso eventualmente necessari.
6. Il dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia
riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica
all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e,
in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità
giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la
facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni
necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il
progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale,
che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità
dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.
Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione
catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse
non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale
documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5. (comma così modificato dall'articolo 1, comma 558, legge n.
311 del 2004)
TITOLO III
- Agibilità degli edifici
Capo I - Certificato di agibilità
(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265,
artt. 220; 221, comma 2; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1)
1. Il certificato di agibilità
attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità,
risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati,
valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
2. Il certificato di agibilità
viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio
comunale con riferimento ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o
sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici
esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.
3. Con riferimento agli
interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o
il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro
successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato
di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l’applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.
4. Alla domanda per il rilascio
del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione
presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle
disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 e
successive modificazioni e integrazioni.
(D.P.R. 22 aprile 1994, n.
425; legge 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 7 e 8)
1. Entro quindici giorni
dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto di cui
all’articolo 24, comma 3, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda
di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente
documentazione:
a) richiesta di accatastamento
dell’edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di
agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione sottoscritta
dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell’opera
rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura
dei muri e della salubrità degli ambienti;
c) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli
impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di
cui agli articoli 113 e 127, nonché all’articolo 1 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove
previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista
dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.
2. Lo sportello unico comunica al
richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma
1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
3. Entro trenta giorni dalla
ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell’edificio, rilascia
il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione:
a) certificato di collaudo
statico di cui all’articolo 67;
b) certificato del competente
ufficio tecnico della regione, di cui all’articolo 62, attestante
la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui
al capo IV della parte II;
c) la documentazione indicata al
comma 1;
d) dichiarazione di conformità
delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e
superamento delle barriere architettoniche di cui all’articolo 77, nonché
all’articolo 82.
4. Trascorso inutilmente il
termine di cui al comma 3, l’agibilità si intende attestata nel caso sia stato
rilasciato il parere dell’ASL di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a).
In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso
è di sessanta giorni.
5. Il termine di cui al comma 3
può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro
quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di
documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità
dell’amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal
caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di
ricezione della documentazione integrativa.
(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265,
art. 222)
1. Il rilascio del certificato di
agibilità non impedisce l’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità
di un edificio o di parte di esso ai sensi dell’articolo 222 del regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265.
TITOLO IV -
Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni
Capo I - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e responsabilità
Art. 27
(L) - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia
(Legge 28 febbraio 1985, n.
47, art. 4; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109)
1. Il dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite
dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività
urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza
alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
2. Il dirigente o il
responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza
titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme
urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad
opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica
di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167,
e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di
difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi.
Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre
1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927,
n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
(ora decreto legislativo n. 42 del 2004 – n.d.r.) il dirigente provvede
alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione
alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai
fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Per le opere abusivamente
realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi
forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi
degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora
articoli 13 1 14 del decreto legislativo n. 42 del 2004 – n.d.r.) o su
beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su
immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle
disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora
Parte Terza del decreto legislativo n. 42 del 2004 – n.d.r.), il
Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità
preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento
dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità
operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662. (comma così modificato dall'articolo 32,
commi 44, 45 e 46, legge n. 326 del 2003)
3. Ferma rimanendo l'ipotesi
prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici
comunali d’ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme,
prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile
dell’ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino
all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da
adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione
dei lavori. Entro i successivi quindici giorni dalla notifica il dirigente o il
responsabile dell'ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro
del cantiere.
(comma così modificato dall'articolo 2, comma 348,
legge n. 244 del 2007)
4. Gli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia
esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto
cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione
urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità
giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente
ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle
opere e dispone gli atti conseguenti.
(Legge 28 febbraio 1985, n.
47, art. 5; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109)
1. Per le opere eseguite da
amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 27,
il responsabile del competente ufficio comunale informa immediatamente la
regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale compete,
d'intesa con il presidente della giunta regionale, la adozione dei
provvedimenti previsti dal richiamato articolo 27.
(Legge 28 febbraio 1985, n.
47, art. 6; d.l. 23 aprile 1985, n. 146, art. 5-bis, convertito in legge 21
giugno 1985, n. 298; d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 12, convertito
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e
109)
1. Il titolare del permesso di
costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli
effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere
alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al
direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite
dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie
e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione
delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere
responsabili dell'abuso.
2. Il direttore dei lavori non è
responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle
prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso
d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale
contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di
totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire,
il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla
comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al
consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è
incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo
professionale da tre mesi a due anni.
3. Per le opere realizzate dietro
presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista assume la qualità
di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale.
In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1,
l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per
l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
Capo II - Sanzioni
Art. 30 (L) - Lottizzazione abusiva
(Legge 28 febbraio 1985, n.
47, art. 18; d.l. 23 aprile 1985, n. 146, artt. 1, comma 3-bis, e 7-bis; d.lgs.
18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109)
1. Si ha lottizzazione abusiva di
terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino
trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle
prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque
stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione;
nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento
e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro
caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla
sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o
la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi
riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a
scopo edificatorio.
2. Gli atti tra vivi, sia in
forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o
costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni
sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri
immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di
destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti
l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano
quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto
edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza
medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.
3. Il certificato di destinazione
urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente
ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla
data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei
condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.
4. In caso di mancato rilascio
del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da
una dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti attestante
l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei
terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero
l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento
urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.
4-bis. Gli atti di cui al comma
2, ai quali non siano stati allegati certificati di destinazione urbanistica, o
che non contengano la dichiarazione di cui al comma 3, possono essere
confermati o integrati anche da una sola delle parti o dai suoi aventi causa,
mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato un certificato
contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al
giorno in cui è stato stipulato l’atto da confermare o contenente la
dichiarazione omessa. (comma aggiunto dall’articolo 12, comma 4, legge n. 246 del
2005; V. anche il comma 5 per il
quale “possono essere confermati, ai sensi delle disposizioni introdotte dal
comma 4, anche gli atti redatti prima della data di entrata in vigore della
presente legge, purché la nullità non sia stata accertata con sentenza divenuta
definitiva prima di tale data”, e il comma 6 ai sensi del quale “per gli atti
formati all’estero, le disposizioni di cui agli articoli 30 e 46 del testo
unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modifiche, si
applicano all’atto del deposito presso il notaio e le conseguenti menzioni
possono essere inserite nel relativo verbale”)
5. I frazionamenti catastali dei
terreni non possono essere approvati dall'agenzia del territorio se non è
allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici
comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune.
6. (abrogato
dall'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 304 del 2005)
7. Nel caso in cui il dirigente o
il responsabile del competente ufficio comunale accerti l'effettuazione di
lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta
autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli
altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 29, ne dispone la
sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in
corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra
vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari.
8. Trascorsi novanta giorni, ove
non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree
lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il
cui dirigente o responsabile del competente ufficio deve provvedere alla
demolizione delle opere. In caso di inerzia si applicano le disposizioni
concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 31, comma 8.
9. Gli atti aventi per oggetto
lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal
comma 7, sono nulli e non possono essere stipulati, né in forma pubblica né in
forma privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua
eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del provvedimento del
dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale.
10. Le disposizioni di cui sopra
si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti
uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle
divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta
ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di
diritti reali di garanzia e di servitù.
(Legge 28 febbraio 1985, n.
47, art. 7; d.l. 23 aprile 1985, n. 146, art. 2, convertito in legge 21 giugno
1985, n. 298; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109)
1. Sono interventi eseguiti in
totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la
realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per
caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello
oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i
limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte
di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
2. Il dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in
assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni
essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e
al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel
provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.
3. Se il responsabile dell'abuso
non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel
termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché
quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla
realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto
gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque
essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente
costruita.
4. L'accertamento
dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3,
previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel
possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere
eseguita gratuitamente.
5. L'opera acquisita è demolita
con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale
a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non
si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera
non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
6. Per gli interventi
abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o
regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di
inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore
delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo.
Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al
ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella
ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del
patrimonio del comune. (per la repressione nelle
zone protette si veda l'art. 2 legge 9 dicembre 1998, n. 426)
7. Il segretario comunale redige
e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi
agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di
sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria competente,
al presidente della giunta regionale e, tramite l’ufficio territoriale del
governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
8. In caso d'inerzia, protrattasi
per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle
disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27, ovvero protrattasi oltre il
termine stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 27,
il competente organo regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i
provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla
competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
9. Per le opere abusive di cui al
presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui
all'articolo 44, ordina la
demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.
9-bis. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3. (comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
(Legge 28 febbraio 1985, n.
47, art. 8)
1. Fermo restando quanto disposto
dal comma 1 dell’articolo 31, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni
essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialità ricorre
esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:
a) mutamento della destinazione
d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile
1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
b) aumento consistente della
cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto
approvato;
c) modifiche sostanziali di
parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della
localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
d) mutamento delle
caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;
e) violazione delle norme vigenti
in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.
2. Non possono ritenersi comunque
variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature
accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole
unità abitative.
3. Gli interventi di cui al comma
1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico,
architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili
ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati
in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31
e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati
variazioni essenziali.
(Legge 28 febbraio 1985, n.
47, art. 9; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109)
1. Gli interventi e le opere di
ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza
di permesso o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli
edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti
urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o del
responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il
quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei
responsabili dell'abuso.
2. Qualora, sulla base di
motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato
dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell’ufficio
irroga una sanzione pecunaria pari al doppio dell'aumento di valore
dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con
riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti
dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 e con riferimento all'ultimo costo di
produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di
esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione,
con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della legge
medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla
categoria A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima
legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la
sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile,
determinato a cura dell'agenzia del territorio.
3. Qualora le opere siano state
eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490 (ora decreto legislativo n. 42 del 2004 – n.d.r.,), l'amministrazione
competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di
altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in
pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e
modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una
sanzione pecuniaria da 516 a 5.164 euro.
4. Qualora le opere siano state
eseguite su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di
cui al decreto ministeriale 2 aprile
1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede
all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali
apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione
della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora il parere non
venga reso entro novanta giorni dalla richiesta il dirigente o il responsabile
provvede autonomamente.
5. In caso di inerzia, si
applicano la disposizione di cui all'articolo 31, comma 8.
6. È comunque dovuto il
contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e 19.
6-bis. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche agli interventi di ristrutturazione
edilizia di cui all'articolo 22, comma 3,
eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività o in totale difformità dalla
stessa.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
(Legge 28 febbraio 1985, n.
47, art. 12; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109)
1. Gli interventi e le opere
realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o
demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo
fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell’ufficio.
Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei
medesimi responsabili dell'abuso.
2. Quando la demolizione non può
avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o
il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di
produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte
dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso
residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della
agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
2-bis. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3,
eseguiti in parziale difformità dalla denuncia di inizio attività. (comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
(Legge 28 febbraio 1985, n.
47, art. 14; d.l. 13 maggio 1991, n. 152, art. 17-bis, convertito in legge 12
luglio 1991, n. 203; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109)
1. Qualora sia accertata la
realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 28, di
interventi in assenza di permesso di costruire , ovvero in totale o parziale
difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di
enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, previa diffida non
rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino
dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo.
2. La demolizione è eseguita a
cura del comune ed a spese del responsabile dell'abuso.
3. Resta fermo il potere di
autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonché quello di
altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente.
3-bis. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3,
eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività, ovvero in totale o parziale
difformità dalla stessa.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
(Legge 28 febbraio 1985, n.
47, art. 13)
1. In caso di interventi
realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero
in assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3,
o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma
1, 34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni
amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario
dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento
risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento
della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della
domanda.
(comma così modificato dal d.lgs. n. 301 del 2002)
2. Il rilascio del permesso in
sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di
costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in
misura pari a quella prevista dall'articolo 16.
Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è
calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.
3. Sulla richiesta di permesso in
sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si
pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la
richiesta si intende rifiutata.
(articolo 4, comma 13 del d.l.
n. 398 del 1993; articolo 10 della l. n. 47 del 1985)
1. La realizzazione di interventi
edilizi di cui all’articolo 22, commi 1 e
2, in assenza della o in difformità dalla denuncia di inizio attività comporta
la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale
dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque
in misura non inferiore a 516 euro. (comma così modificato
dal d.lgs. n. 301 del 2002)
2. Quando le opere realizzate in
assenza di denuncia di inizio attività consistono in interventi di restauro e
di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell’articolo 3, eseguiti
su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché
dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare
sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni
previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e
spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro.
3. Qualora gli interventi di cui
al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone
indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile
dell’ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito
parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della
sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro
sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell’ufficio
provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione
pecuniaria da 516 a 10.329 euro di cui al comma 2.
4. Ove l’intervento realizzato
risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento
della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della
domanda, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono
ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma, non superiore a 5.164
euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in
relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’agenzia del
territorio.
5. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 23, comma 6,
la denuncia di inizio di attività spontaneamente effettuata quando l’intervento
è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della
somma di 516 euro.
6. La mancata denuncia di inizio
dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44. Resta
comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all’intervento
realizzato, l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35
e 44 e dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 36.
(Legge 28 febbraio 1985, n.
47, art. 11; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109)
1. In caso di annullamento del
permesso, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la
rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in
pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti
abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla base
di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La
valutazione dell'agenzia è notificata all’interessato dal dirigente o dal
responsabile dell’ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di
impugnativa.
2. L'integrale corresponsione
della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di
costruire in sanatoria di cui all'articolo 36.
2-bis. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3,
in caso di accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del
titolo.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
(Legge 17 agosto 1942, n.
1150, art. 27; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)
1. Entro dieci anni dalla loro
adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano
interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei
regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa
urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere
annullati dalla regione.
2. Il provvedimento di
annullamento è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di
cui al comma 1, ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al
titolare del permesso, al proprietario della costruzione, al progettista, e al
comune, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo
prefissato.
3. In pendenza delle procedure di
annullamento la regione può ordinare la sospensione dei lavori, con
provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con
le modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al
comma 2 e da comunicare al comune. L'ordine di sospensione cessa di avere
efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il
decreto di annullamento di cui al comma 1.
4. Entro sei mesi dalla data di
adozione del provvedimento di annullamento, va adottato il provvedimento di
demolizione delle opere eseguite in base al titolo annullato.
5. I provvedimenti di sospensione
dei lavori e di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante
l'affissione nell'albo pretorio del comune dei dati relativi agli immobili e
alle opere realizzate.
5-bis. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3,
non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti
edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente
al momento della scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della
denuncia di inizio attività. (comma aggiunto dal
d.lgs. n. 301 del 2002)
(Legge 17 agosto 1942, n.
1150, art. 26; D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)
1. In caso di interventi eseguiti
in assenza di permesso di costruire o in contrasto con questo o con le
prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa
urbanistico-edilizia, qualora il comune non abbia provveduto entro i termini
stabiliti, la regione può disporre la sospensione o la demolizione delle opere
eseguite. Il provvedimento di demolizione è adottato entro cinque anni dalla
dichiarazione di agibilità dell’intervento.
2. Il provvedimento di
sospensione o di demolizione è notificato al titolare del permesso o, in
mancanza di questo, al committente, al costruttore e al direttore dei lavori.
Lo stesso provvedimento è comunicato inoltre al comune.
3. La sospensione non può avere
una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica entro i quali sono
adottati le misure necessarie per eliminare le ragioni della difformità,
ovvero, ove non sia possibile, per la rimessa in pristino.
4. Con il provvedimento che
dispone la modifica dell’intervento, la rimessa in pristino o la demolizione
delle opere è assegnato un termine entro il quale il responsabile dell’abuso è
tenuto a procedere, a proprie spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali,
alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, la
regione dispone l’esecuzione in danno dei lavori.
4-bis. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo
22, comma 3, realizzati in assenza di denuncia di inizio attività o in
contrasto con questa o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della
normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di
30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
(Legge 28 febbraio 1985, n.
47, art. 27, commi 1, 2, 5; Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 56;
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109)
(sostituito
dall'articolo 32, comma 49-ter, legge n. 326 del 2003 poi ripristinato in
seguito ad annullamento della modifica ad opera di Corte Cost. sentenza n. 196
del 2004)
1. In tutti i casi in cui la
demolizione deve avvenire a cura del comune, essa è disposta dal dirigente o
dal responsabile del competente ufficio comunale su valutazione tecnico-economica
approvata dalla giunta comunale.
2. I relativi lavori sono
affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad
imprese tecnicamente e finanziariamente idonee.
3. Nel caso di impossibilità di
affidamento dei lavori, il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale ne dà notizia all'ufficio territoriale del Governo, il quale provvede
alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione,
ovvero tramite impresa finanziariamente e tecnicamente idonea se i lavori non
siano eseguibili in gestione diretta.
4. Qualora sia necessario
procedere alla demolizione di opere abusive è possibile avvalersi, per il
tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture
tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita
convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti ed il Ministro della difesa.
5. E' in ogni caso ammesso il
ricorso a procedure negoziate aperte, per l'aggiudicazione di contratti
d'appalto per demolizioni da eseguirsi all'occorrenza.
(Legge 28 febbraio 1985, n.
47, art. 3)
1. Le regioni determinano le
sanzioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di costruzione in
misura non inferiore a quanto previsto nel presente articolo e non superiore al
doppio.
2. Il mancato versamento, nei
termini stabiliti, del contributo di costruzione di cui all’articolo 16 comporta:
a) l'aumento del contributo in
misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato
nei successivi centoventi giorni;
b) l'aumento del contributo in
misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a),
il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l'aumento del contributo in
misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b),
il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni. (misure così modificate dall'articolo 27, comma 17, legge n.
448 del 2001)
3. Le misure di cui alle lettere
precedenti non si cumulano.
4. Nel caso di pagamento
rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei
pagamenti delle singole rate.
5. Decorso inutilmente il termine
di cui alla lettera c) del comma 2, il comune provvede alla riscossione
coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'articolo 43.
6. In mancanza di leggi regionali
che determinino la misura delle sanzioni di cui al presente articolo, queste
saranno applicate nelle misure indicate nel comma 2.
(legge 28 febbraio 1985, n.
47, art. 16)
1. I contributi, le sanzioni e le
spese di cui ai titoli II e IV della parte I del presente testo unico sono
accertati e riscossi secondo le norme vigenti in materia di riscossione
coattiva delle entrate dell'ente procedente.
(Legge 28 febbraio 1985, n.
47, artt. 19 e 20; d.l. 23 aprile 1985, n. 146, art. 3, convertito in legge 21
giugno 1985, n. 298)
(Le
sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo sono aumentate del cento per
cento ai sensi dell'articolo 32, comma 47, legge n. 326 del
2003)
1. Salvo che il fatto costituisca
più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:
a) l'ammenda fino a 10.329 euro
per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal
presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli
strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
b) l'arresto fino a due anni e
l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale
difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante
l'ordine di sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di
lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo
comma dell'articolo 30. La stessa
pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a
vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione
essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.
2. La sentenza definitiva del
giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la
confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente
costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e
gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la
lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione
nei registri immobiliari.
2-bis. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di
realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3,
eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa. (comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
(Legge 28 febbraio 1985, n.
47, art. 22)
1. L'azione penale relativa alle
violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i
procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all’articolo 36.
2. (comma
abrogato dall'articolo 4, Allegato 4, del d.lgs. n. 104 del 2010)
3. Il rilascio in sanatoria del
permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme
urbanistiche vigenti.
(Legge 28 febbraio 1985, n.
47, art. 17; d.l. 23 aprile 1985, n. 146, art. 8)
1. Gli atti tra vivi, sia in
forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o
costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad
edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985,
sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per
dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del
permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti
costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di
servitù.
(comma così modificato dall'articolo 32, comma 49,
legge n. 326 del 2002)
2. Nel caso in cui sia prevista,
ai sensi dell’articolo 38,
l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio del
permesso in sanatoria, agli atti di cui al comma 1 deve essere allegata la
prova dell'integrale pagamento della sanzione medesima.
3. La sentenza che accerta la
nullità degli atti di cui al comma 1 non pregiudica i diritti di garanzia o di
servitù acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto anteriormente alla
trascrizione della domanda diretta a far accertare la nullità degli atti.
4. Se la mancata indicazione in
atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza del permesso di costruire
al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere
confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto
nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa.
5. Le nullità di cui al presente
articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive
immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si
trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in
sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi
giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.
5-bis. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi realizzati
mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3,
qualora nell'atto non siano indicati gli estremi della stessa. (comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47,
art. 21)
1. Il ricevimento e
l'autenticazione da parte dei notai di atti nulli previsti dagli articoli 46 e
30 e non convalidabili costituisce violazione dell'articolo 28 della legge 16
febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e comporta l'applicazione
delle sanzioni previste dalla legge medesima.
2. Tutti i pubblici ufficiali,
ottemperando a quanto disposto dall'articolo 30, sono esonerati da
responsabilità inerente al trasferimento o alla divisione dei terreni. (comma così modificato dall'articolo 1, comma 2, del d.P.R.
n. 304 del 2005)
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47,
art.45)
1. È vietato a tutte le aziende
erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione
di opere prive di permesso di costruire, nonché ad opere in assenza di titolo
iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati
contratti di somministrazione anteriormente al 17 marzo 1985.
2. Il richiedente il servizio è
tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, indicante gli
estremi del permesso di costruire, o, per le opere abusive, gli estremi del
permesso in sanatoria, ovvero copia della domanda di permesso in sanatoria
corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione
per intero nell'ipotesi dell'articolo 36 e limitatamente alle prime due rate
nell'ipotesi dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il contratto
stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo e il funzionario della
azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è
soggetto ad una sanzione pecuniaria da 2.582 a 7.746 euro. Per le opere che già
usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al
precedente comma, può essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda
erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera già usufruisce di un
pubblico servizio.
3. Per le opere iniziate
anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia
può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata
dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
attestante che l'opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977.
Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto,
ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo.
3-bis. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di
realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3,
eseguiti in assenza della stessa.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
3-ter. Al fine di consentire una
più penetrante vigilanza sull'attività edilizia, è fatto obbligo alle aziende
erogatrici di servizi pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la
stipulazione dei relativi contratti di somministrazione di comunicare al
sindaco del comune ove è ubicato l'immobile le richieste di allaccio ai
pubblici servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della concessione
edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli altri titoli abilitativi,
ovvero della istanza di concessione in sanatoria presentata, corredata dalla
prova del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di oblazione.
L'inosservanza di tale obbligo comporta, per ciascuna violazione, la sanzione
pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000 nei confronti delle aziende erogatrici
di servizi pubblici, nonché la sanzione pecuniaria da euro 2.582 ad euro 7.746
nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui sia imputabile la
stipulazione dei contratti.
(comma aggiunto dall'articolo 32 della legge n. 326
del 2003)
Capo III - Disposizioni fiscali
(Legge 17 agosto 1942, n. 1150,
art. 41-ter)
1. Fatte salve le sanzioni di cui
al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in
contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente
annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme
vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici.
Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o
superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento
delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli
allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore
generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.
2. È fatto obbligo al comune di
segnalare all'amministrazione finanziaria, entro tre mesi dall'ultimazione dei
lavori o dalla richiesta del certificato di agibilità, ovvero dall'annullamento
del titolo edilizio, ogni inosservanza comportante la decadenza di cui al comma
precedente.
3. Il diritto
dell'amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura
ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo si
prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione della segnalazione
del comune.
3-ter. Al fine di consentire una
più penetrante vigilanza sull’attività edilizia, è fatto obbligo alle aziende
erogatrici di servizi pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la
stipulazione dei relativi contratti di somministrazione di comunicare al
Sindaco del Comune ove è ubicato l’immobile le richieste di allaccio ai
pubblici servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della concessione
edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli altri titoli abilitativi,
ovvero della istanza di concessione in sanatoria presentata, corredata dalla
prova del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di oblazione. L’inosservanza
di tale obbligo comporta, per ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da
euro 10.000 ad euro 50.000 nei confronti delle aziende erogatrici di servizi
pubblici, nonché la sanzione pecuniaria da euro 2.582 ad euro 7.746 nei
confronti del funzionario della azienda erogatrice cui sia imputabile la
stipulazione dei contratti.
(comma introdotto dall'articolo 32, comma 49-quater,
decreto-legge n. 269 del 2003)
4. In caso di revoca o decadenza
dai benefici suddetti il committente è responsabile dei danni nei confronti
degli aventi causa.
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47,
art.46)
1. In deroga alle disposizioni di
cui all'articolo 49, le agevolazioni tributarie in materia di tasse ed imposte
indirette sugli affari si applicano agli atti stipulati dopo il 17 marzo 1985,
qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni
agevolative ed a condizione che copia conforme del provvedimento di sanatoria
venga presentata, contestualmente all'atto da registrare, all'amministrazione
cui compete la registrazione. In mancanza del provvedimento definitivo di
sanatoria, per conseguire in via provvisoria le agevolazioni deve essere
prodotta, al momento della registrazione dell'atto, copia della domanda di
permesso in sanatoria presentata al comune, con la relativa ricevuta rilasciata
dal comune stesso. L'interessato, a pena di decadenza dai benefìci, deve
presentare al competente ufficio dell'amministrazione finanziaria copia del
provvedimento definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o, nel
caso che questo non sia intervenuto, a richiesta dell'ufficio, dichiarazione
del comune che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.
2. In deroga alle disposizioni di
cui all’articolo 49, per i fabbricati costruiti senza permesso o in contrasto
con la stesso, ovvero sulla base di permesso successivamente annullato, si
applica la esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, qualora ricorrano i
requisiti tipologici di inizio e ultimazione delle opere in virtù dei quali
sarebbe spettata, per il periodo di dieci anni a decorrere dal 17 marzo 1985.
L'esenzione si applica a condizione che l'interessato ne faccia richiesta
all'ufficio competente del suo domicilio fiscale, allegando copia della domanda
indicata nel comma precedente con la relativa ricevuta rilasciata dal comune.
Alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda
suddetta, l'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare,
entro novanta giorni da tale scadenza, all'ufficio competente copia del
provvedimento definitivo di sanatoria, o in mancanza di questo, una dichiarazione
del comune, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante
che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.
3. La omessa o tardiva
presentazione del provvedimento di sanatoria comporta il pagamento dell'imposta
comunale sugli immobili e delle altre imposte dovute nella misura ordinaria,
nonché degli interessi di mora stabiliti per i singoli tributi.
4. Il rilascio del permesso in
sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate, produce
automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti
disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di
revoca o di decadenza previsti dall’articolo 49.
5. In attesa del provvedimento
definitivo di sanatoria, per il conseguimento in via provvisoria degli effetti
previsti dal comma 4, deve essere prodotta da parte dell'interessato alle
amministrazioni finanziarie competenti copia autenticata della domanda di
permesso in sanatoria, corredata della prova del pagamento delle somme dovute fino
al momento della presentazione della istanza di cui al presente comma.
6. Non si fa comunque luogo al
rimborso dell'imposta comunale sugli immobili e delle altre imposte
eventualmente già pagate.
(Legge 23 dicembre 1996, n. 662,
art. 2, comma 50)
1. La concessione di indennizzi,
ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in cui
gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali;
la citata concessione di indennizzi è altresì esclusa per gli immobili
edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che
sia intervenuta sanatoria.
PARTE II –
Normativa tecnica per l’edilizia
Capo I - Disposizioni di carattere generale
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64,
artt. 1 e 32, comma 1)
1. In tutti i comuni della
Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate
in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi
fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito
il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della
collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le norme
tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche esse sono adottate di concerto
con il Ministro per l'interno. Dette norme definiscono:
a) i criteri generali
tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici
in muratura e per il loro consolidamento;
b) i carichi e sovraccarichi e
loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalità costruttive e
della destinazione dell'opera, nonché i criteri generali per la verifica di
sicurezza delle costruzioni;
c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e
delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni tecniche per la
progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e
delle opere di fondazione; i criteri generali e le precisazioni tecniche per la
progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe,
serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti,
fognature;
d) la protezione delle costruzioni dagli incendi.
2. Qualora vengano usati sistemi
costruttivi diversi da quelli in muratura o con ossatura portante in cemento
armato normale e precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti
materiali, per edifici con quattro o più piani entro e fuori terra, l'idoneità
di tali sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal
presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello
stesso Consiglio.
3. Le norme tecniche di cui al
presente articolo e i relativi aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni
dopo la pubblicazione dei rispettivi decreti nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
(Legge 5 novembre 1971, n. 1086,
art. 1, primo, secondo e terzo comma)
1. Ai fini del presente testo
unico si considerano:
a) opere in conglomerato
cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in
conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica;
b) opere in conglomerato
cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in conglomerato
cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di
sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare
permanentemente l'effetto statico voluto;
c) opere a struttura metallica
quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi
strutturali in acciaio o in altri metalli;
(Legge 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 5, art.6, primo comma, art.7, primo comma, art.8, primo comma)
1. Gli edifici possono essere
costruiti con:
a) struttura intelaiata in
cemento armato normale o precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti
materiali;
b) struttura a pannelli portanti;
c) struttura in muratura;
d) struttura in legname.
2. Ai fini di questo testo unico
si considerano:
a) costruzioni in muratura,
quelle nelle quali la muratura ha funzione portante;
b) strutture a pannelli portanti,
quelle formate con l'associazione di pannelli verticali prefabbricati (muri),
di altezza pari ad un piano e di larghezza superiore ad un metro, resi solidali
a strutture orizzontali (solai) prefabbricate o costruite in opera;
c) strutture intelaiate, quelle
costituite da aste rettilinee o curvilinee, comunque vincolate fra loro ed
esternamente.
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64,
art. 6, secondo comma)
1. Le costruzioni in muratura
devono presentare adeguate caratteristiche di solidarietà fra gli elementi
strutturali che le compongono, e di rigidezza complessiva secondo le
indicazioni delle norme tecniche di cui all’articolo 83.
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64,
art. 7, secondo, terzo, quarto e quinto comma)
1. Le strutture a pannelli
portanti devono essere realizzate in calcestruzzo pieno od alleggerito,
semplice, armato normale o precompresso, presentare giunzioni eseguite in opera
con calcestruzzo o malta cementizia, ed essere irrigidite da controventamenti
opportuni, costituiti dagli stessi pannelli verticali sovrapposti o da lastre
in calcestruzzo realizzate in opera; i controventamenti devono essere orientati
almeno secondo due direzioni distinte.
2. Il complesso scatolare
costituito dai pannelli deve realizzare un organismo statico capace di
assorbire le azioni sismiche di cui all'articolo 85.
3. La trasmissione delle azioni
mutue tra i diversi elementi deve essere assicurata da armature metalliche.
4. L'idoneità di tali sistemi
costruttivi, anche in funzione del grado di sismicità, deve essere comprovata
da una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, su conforme parere dello stesso Consiglio.
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64,
art. 8, secondo periodo del primo comma, secondo, terzo e quarto comma)
1. Nelle strutture intelaiate
possono essere compresi elementi irrigidenti costituiti da:
a) strutture reticolate in
acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso;
b) elementi-parete in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso.
2. Gli elementi irrigidenti
devono essere opportunamente collegati alle intelaiature della costruzione in
modo che sia assicurata la trasmissione delle azioni sismiche agli
irrigidimenti stessi.
3. Il complesso resistente deve
essere proporzionato in modo da assorbire le azioni sismiche definite dalle
norme tecniche di cui all'articolo 83.
4. Le murature di tamponamento
delle strutture intelaiate devono essere efficacemente collegate alle aste
della struttura stessa secondo le modalità specificate dalle norme tecniche di
cui all’articolo 83.
Art. 58 (L) - Produzione
in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso e
di manufatti complessi in metallo
(Legge 5 novembre 1971, n. 1086,
art. 9)
1. Le ditte che procedono alla
costruzione di manufatti in conglomerato armato normale o precompresso ed in
metallo, fabbricati in serie e che assolvono alle funzioni indicate negli
articoli 53, comma 1 e 64, comma 1, hanno l'obbligo di darne preventiva
comunicazione al Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, con apposita relazione nella quale debbono:
a) descrivere ciascun tipo di
struttura indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi, con
particolare riguardo a quelli riferentisi a tutto il comportamento sotto carico
fino a fessurazione e rottura;
b) precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di prove
eseguite presso uno dei laboratori di cui all'articolo 59;
c) indicare, in modo
particolareggiato, i metodi costruttivi e i procedimenti seguiti per la
esecuzione delle strutture;
d) indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei laboratori di cui
all'articolo 59.
2. Tutti gli elementi
precompressi debbono essere chiaramente e durevolmente contrassegnati onde si
possa individuare la serie di origine.
3. Per le ditte che costruiscono
manufatti complessi in metallo fabbricati in serie, i quali assolvono alle
funzioni indicate negli articoli 53, comma 1 e 64, comma 1, la relazione di cui
al comma 1 del presente articolo deve descrivere ciascun tipo di struttura,
indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi.
4. Le ditte produttrici di tutti
i manufatti di cui ai comma precedenti sono tenute a fornire tutte le
prescrizioni relative alle operazioni di trasporto e di montaggio dei loro
manufatti.
5. La responsabilità della
rispondenza dei prodotti rimane a carico della ditta produttrice, che è
obbligata a corredare la fornitura con i disegni del manufatto e l'indicazione
delle sue caratteristiche di impiego.
6. Il progettista delle strutture
è responsabile dell'organico inserimento e della previsione di utilizzazione
dei manufatti di cui sopra nel progetto delle strutture dell'opera.
Art.
59
(L) – Laboratori
(Legge 5 novembre 1971, n. 1086,
art. 20)
1. Agli effetti del presente
testo unico sono considerati laboratori ufficiali:
a) i laboratori degli istituti
universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o
istituti universitari di architettura;
b) il laboratorio di scienza
delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di
protezione civile (Roma);
b-bis) il laboratorio
dell’Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;
b-ter) il Centro sperimentale
dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo
stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche. (lettere aggiunte dall'articolo 5, comma 5, legge n. 166 del
2002)
2. Il Ministro per le infrastrutture
e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può
autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori
ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su
terreni e rocce.
3. L'attività dei laboratori, ai
fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità.
(Legge 5 novembre 1971, n. 1086,
art.21)
1. Il Ministro per le
infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle
ricerche, predispone, modifica ed aggiorna le norme tecniche alle quali si
uniformano le costruzioni di cui al capo secondo.
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64,
art. 2)
1. In tutti i territori comunali
o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la regione
per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n.
445 e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro,
salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura, possono essere eseguiti
senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della
regione.
2. Le opere di consolidamento,
nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del competente ufficio tecnico
regionale o comunale, possono eccezionalmente essere intraprese anche prima
della predetta autorizzazione, la quale comunque dovrà essere richiesta nel
termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori.
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64,
art. 28)
1. Il rilascio della licenza
d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e dei certificati di
agibilità da parte dei comuni è condizionato all'esibizione di un certificato
da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione, che attesti la perfetta
rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo quarto.
1. Quando si tratti di opere
eseguite dai soggetti di cui all’art. 2 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, le norme della presente parte si applicano solo nel
caso in cui non sia diversamente disposto dalla citata legge n. 109 del 1994,
dal d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 544, dal d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e dal
d.m. 19 aprile 2000 n. 145.
Capo II - Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica
Sezione I – Adempimenti
(Legge n. 1086 del 1971, art.
1, quarto comma; art. 2, primo e secondo comma; art. 3, primo e secondo comma)
1. La realizzazione delle opere
di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e
sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica
incolumità.
2. La costruzione delle opere di
cui all’articolo 53, comma 1,
deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato,
iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle
leggi sugli ordini e collegi professionali.
3. L'esecuzione delle opere deve
aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo
albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e
collegi professionali.
4. Il progettista ha la responsabilità
diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque
realizzate.
5. Il direttore dei lavori e il
costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità
della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di
esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per
quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.
(Legge n. 1086 del 1971, artt.
4 e 6)
1. Le opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del
loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che
provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale. (testo rettificato con comunicato G.U. n. 47 del 25 febbraio
2002)
2. Nella denuncia devono essere
indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture,
del direttore dei lavori e del costruttore.
3. Alla denuncia devono essere
allegati
a) il progetto dell'opera in
triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed
esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle
strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi
dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di
sollecitazione;
b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal
direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le
dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.
4. Lo sportello unico restituisce
al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e
della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito. (testo rettificato con comunicato G.U. n. 47 del 25 febbraio
2002)
5. Anche le varianti che nel
corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste
nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla
loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti
nel presente articolo.
6. A strutture ultimate, entro il
termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo
sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull’adempimento
degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:
a) i certificati delle prove sui
materiali impiegati emessi da laboratori di cui all’articolo 59;
b) per le opere in conglomerato
armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai
sistemi di messa in coazione;
c) l’esito delle eventuali prove
di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.
7. Lo sportello unico restituisce
al direttore dei lavori, all’atto stesso della presentazione, una copia della
relazione di cui al comma 6 con l’attestazione dell’avvenuto deposito, e
provvede a trasmettere una copia di tale relazione al competente ufficio
tecnico regionale.
8. Il direttore dei lavori
consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione
di cui al comma 6.
(Legge n. 1086 del 1971, art.
5)
1. Nei cantieri, dal giorno di
inizio delle opere, di cui all’articolo 53, comma 1, a quello di ultimazione
dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati all’articolo 65, commi 3
e 4, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonché
un apposito giornale dei lavori.
2. Della conservazione e regolare
tenuta di tali documenti è responsabile il direttore dei lavori. Il direttore
dei lavori è anche tenuto a vistare periodicamente, ed in particolare nelle
fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.
(Legge 5 novembre 1971, n.
1086, artt. 7 e 8)
1. Tutte le costruzioni di cui
all’articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la
pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico.
2. Il collaudo deve essere
eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci
anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione,
esecuzione dell’opera.
3. Contestualmente alla denuncia
prevista dall’articolo 65, il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso
lo sportello unico l’atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e
la contestuale dichiarazione di accettazione dell’incarico, corredati da
certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.
4. Quando non esiste il
committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore
di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei
lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la
designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.
5. Completata la struttura con la
copertura dell’edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo
sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il
collaudo.
6. In corso d’opera possono
essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da
complessità esecutive dell’opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni.
7. Il collaudatore redige, sotto
la propria responsabilità, il certificato di collaudo in tre copie che invia al
competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale
comunicazione allo sportello unico.
8. Per il rilascio di licenza
d’uso o di agibilità, se prescritte, occorre presentare all’amministrazione
comunale una copia del certificato di collaudo.
Sezione II – Vigilanza
(Legge 5 novembre 1971, n.
1086, art. 10)
1. Il dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale, nel cui territorio vengono realizzate le opere
indicate nell'articolo 53, comma 1, ha il compito di vigilare sull'osservanza
degli adempimenti preposti dal presente testo unico: a tal fine si avvale dei
funzionari ed agenti comunali.
2. Le disposizioni del precedente
comma non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e per conto
delle regioni, delle province e dei comuni, aventi un ufficio tecnico con a
capo un ingegnere.
(Legge 5 novembre 1971, n.
1086, art. 11)
1. I funzionari e agenti comunali
che accertino l'inosservanza degli adempimenti previsti nei precedenti
articoli, redigono processo verbale che, a cura del dirigente o responsabile
del competente ufficio comunale, verrà inoltrato all’Autorità giudiziaria
competente ed all’ufficio tecnico della regione per i provvedimenti di cui
all’articolo 70.
(Legge 5 novembre 1971, n.
1086, art. 12)
1. Il dirigente dell’ufficio
tecnico regionale, ricevuto il processo verbale redatto a norma dell’articolo
69 ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, con decreto notificato a
mezzo di messo comunale, al committente, al direttore dei lavori e al
costruttore la sospensione dei lavori.
2. I lavori non possono essere
ripresi finché il dirigente dell’ufficio tecnico regionale non abbia accertato
che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dal presente capo.
3. Della disposta sospensione è
data comunicazione al dirigente del competente ufficio comunale perché ne curi
l'osservanza.
Sezione III - Norme penali
(Legge 5 novembre 1971, n.
1086, art. 13)
1. Chiunque commette, dirige e,
in qualità di costruttore, esegue le opere previste dal presente capo, o parti
di esse, in violazione dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4,
è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103 a 1.032 euro.
2. È soggetto alla pena
dell'arresto fino ad un anno, o dell'ammenda da 1.032 a 10.329 euro, chi
produce in serie manufatti in conglomerato armato normale o precompresso o
manufatti complessi in metalli senza osservare le disposizioni dell'articolo
58.
(Legge 5 novembre 1971, n.
1086, art. 14)
1. Il costruttore che omette o
ritarda la denuncia prevista dall'articolo 65 è punito con l'arresto fino a tre
mesi o con l'ammenda da da 103 a 1.032 euro.
(Legge 5 novembre 1971, n.
1086, art. 15)
1. Il direttore dei lavori che
non ottempera alle prescrizioni indicate nell'articolo 66 è punito con
l'ammenda da 41 a 206 euro.
2. Alla stessa pena soggiace il
direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione al competente
ufficio tecnico regionale della relazione indicata nell'articolo 65, comma 6.
(Legge 5 novembre 1971, n.
1086, art. 16)
1. Il collaudatore che non
osserva gli obblighi di cui all’articolo 67, comma 5, è punito con l'ammenda da
51 a 516 euro.
(Legge 5 novembre 1971, n.
1086, art. 17)
1. Chiunque consente
l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di
collaudo è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 103 a 1.032
euro.
(Legge 5 novembre 1971, n.
1086, art. 18)
1. La sentenza irrevocabile,
emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura del
cancelliere, entro 15 giorni da quello in cui è divenuta irrevocabile, al
comune e alla regione interessata ed al consiglio provinciale dell'ordine
professionale, cui eventualmente sia iscritto l'imputato.
Capo III - Disposizioni per favorire il superamento e
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e
privati aperti al pubblico
Sezione I - Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati
(Legge 9 gennaio 1989, n. 13,
art. 1)
1. I progetti relativi alla
costruzione di nuovi edifici privati, ovvero alla ristrutturazione di interi
edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata
ed agevolata, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste
dal comma 2.
2. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti fissa con decreto, adottato ai sensi
dell’articolo 52, le prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di
edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.
3. La progettazione deve comunque
prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei
alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi
i servoscala;
b) idonei accessi alle parti
comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;
c) almeno un accesso in piano,
rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
d) l'installazione, nel caso di
immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala
principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
4. È fatto obbligo di allegare al
progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli
elaborati alle disposizioni adottate ai sensi del presente capo.
5. I progetti di cui al comma 1
che riguardano immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490 (ora decreto legislativo n. 42 del 2004 – n.d.r.), devono
essere approvati dalla competente autorità di tutela, a norma degli articoli 23
e 151 del medesimo decreto legislativo.
(Legge 9 gennaio 1989, n. 13,
art. 2)
1. Le deliberazioni che hanno per
oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le
barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30
marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503,
nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di
dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno
degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o
in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136,
secondo e terzo comma, del codice civile.
2. Nel caso in cui il condominio
rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per
iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero
chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del
codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture
mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle
porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli
ascensori e alle rampe delle autorimesse.
3. Resta fermo quanto disposto
dagli articoli 1120, secondo comma, e
1121, terzo comma, del codice civile.
(Legge 9 gennaio 1989, n. 13,
art. 3)
1. Le opere di cui all’articolo
78 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai
regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati
o comuni o di uso comune a più fabbricati.
2. È fatto salvo l'obbligo di
rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice
civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati
alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso
comune.
(Legge 9 gennaio 1989, n. 13,
art. 6)
1. Fermo restando l’obbligo del
preavviso e dell’invio del progetto alle competenti autorità a norma dell'articolo 94,
l’esecuzione delle opere edilizie di cui all’articolo 78, da realizzare in ogni
caso nel rispetto delle norme antisismiche, di prevenzione degli incendi e
degli infortuni, non è soggetta alla autorizzazione di cui all’articolo 94.
L’esecuzione non conforme alla normativa richiamata al comma 1 preclude il
collaudo delle opere realizzate.
(Legge 9 gennaio 1989, n. 13,
art. 8; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109)
1. Alle domande ovvero alle
comunicazioni al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale
relative alla realizzazione di interventi di cui al presente capo è allegato
certificato medico in carta libera attestante l'handicap e dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R 28 dicembre
2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, dalla quale
risultino l'ubicazione della propria abitazione, nonché le difficoltà di
accesso.
Sezione II - Eliminazione o superamento
delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al
pubblico
(Legge 5 febbraio 1992, n.
104, art. 24; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 62, comma 2; d.lgs. n. 267 del
2000, artt. 107 e 109)
1. Tutte le opere edilizie
riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili
di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla sezione prima del
presente capo, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge
30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, alla sezione prima del
presente capo, al regolamento approvato con d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503,
recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche, e al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per gli edifici pubblici e
privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490 (ora decreto legislativo n. 42 del 2004 – n.d.r.), nonché
ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le
autorizzazioni previste dall’articolo 20, commi 6 e 7, non possano venire
concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità
competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia
di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere
realizzata con opere provvisionali, come definite dall'articolo 7 del d.P.R. 7
gennaio 1956, n. 164, sulle quali sia stata acquisita l’approvazione delle
predette autorità.
3. Alle comunicazioni allo
sportello unico dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici
pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi dell'articolo 22, sono
allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla
normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere
architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. Il rilascio del permesso di
costruire per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della
conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato
dal comune. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel
rilasciare il certificato di agibilità per le opere di cui al comma 1, deve
accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine
può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario del permesso di
costruire una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un
tecnico abilitato.
5. La richiesta di modifica di
destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è
accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato
di agibilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della
dichiarazione allo stato dell'immobile.
6. Tutte le opere realizzate
negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle
disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle
barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere
impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate,
sono dichiarate inagibili.
7. Il progettista, il direttore
dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità ed il
collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente
responsabili, relativamente ad opere eseguite dopo l’entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
delle difformità che siano tali da rendere impossibile l’utilizzazione
dell’opera da parte delle persone handicappate. Essi sono puniti con l'ammenda
da 5.164 a 25.822 euro e con la sospensione dai rispettivi albi professionali
per un periodo compreso da uno a sei mesi.
8. I piani di cui all'articolo
32, comma 21, della legge n. 41 del 1986, sono modificati con integrazioni
relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento
all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili,
all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della
segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone
handicappate.
9. I comuni adeguano i propri
regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'articolo 27 della citata legge
n. 118 del 1971, all'articolo 2 del citato regolamento approvato con d.P.R. n.
384 del 1978, alle disposizioni di cui alla sezione prima del presente capo, e
al citato decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Le norme dei regolamenti edilizi
comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono
efficacia.
Capo IV - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni
per le zone sismiche
Sezione I - Norme per le costruzioni in zone sismiche
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64,
art. 3; artt. 54, comma 1, lett. c, 93, comma 1, lett. g e comma 4 del d.lgs.
n. 112 del 1998)
1. Tutte le costruzioni la cui
sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in
zone dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, sono
disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui all’articolo 52, da
specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro aggiornamenti, con decreti
del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro
per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio
nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata.
2. Con decreto del Ministro per
le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno,
sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale
delle ricerche e la Conferenza unificata, sono definiti i criteri generali per
l’individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del
grado di sismicità da prendere a base per la determinazione delle azioni
sismiche e di quant’altro specificato dalle norme tecniche.
3. Le regioni, sentite le
province e i comuni interessati, provvedono alla individuazione delle zone
dichiarate sismiche agli effetti del presente capo, alla formazione e
all’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone e dei valori attribuiti ai
gradi di sismicità, nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 2.
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64,
art. 4)
1. Le norme tecniche per le
costruzioni in zone sismiche di cui all’articolo 83, da adottare sulla base dei
criteri generali indicati dagli articoli successivi e in funzione dei diversi
gradi di sismicità, definiscono:
a) l'altezza massima degli
edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicità della zona
ed alle larghezze stradali;
b) le distanze minime consentite
tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui;
c) le azioni sismiche orizzontali
e verticali da tenere in conto del dimensionamento degli elementi delle
costruzioni e delle loro giunzioni;
d) il dimensionamento e la
verifica delle diverse parti delle costruzioni;
e) le tipologie costruttive per
le fondazioni e le parti in elevazione.
2. Le caratteristiche generali e
le proprietà fisico-meccaniche dei terreni di fondazione, e cioè dei terreni
costituenti il sottosuolo fino alla profondità alla quale le tensioni indotte
dal manufatto assumano valori significativi ai fini delle deformazioni e della
stabilità dei terreni medesimi, devono essere esaurientemente accertate.
3. Per le costruzioni su pendii
gli accertamenti devono essere convenientemente estesi al di fuori dell'area
edificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni
di stabilità dei pendii medesimi.
4. Le norme tecniche di cui al
comma 1 potranno stabilire l'entità degli accertamenti in funzione della
morfologia e della natura dei terreni e del grado di sismicità.
Art. 85 (L) - Azioni sismiche
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64,
art. 9)
1. L'edificio deve essere
progettato e costruito in modo che sia in grado di resistere alle azioni
verticali e orizzontali, ai momenti torcenti e ribaltanti indicati
rispettivamente alle successive lettere a), b), c) e d) e definiti dalle norme
tecniche di cui all’articolo 83.
a) Azioni verticali: non si tiene
conto in genere delle azioni sismiche verticali; per le strutture di grande
luce o di particolare importanza, agli effetti di dette azioni, deve svolgersi
una opportuna analisi dinamica teorica o sperimentale.
b) Azioni orizzontali: le azioni sismiche orizzontali si schematizzano
attraverso l'introduzione di due sistemi di forze orizzontali agenti non
contemporaneamente secondo due direzioni ortogonali.
c) Momenti torcenti: ad ogni
piano deve essere considerato il momento torcente dovuto alle forze orizzontali
agenti ai piani sovrastanti e in ogni caso non minore dei valori da
determinarsi secondo le indicazioni riportate dalle norme tecniche di cui
all’articolo 83;
d) Momenti ribaltanti: per le
verifiche dei pilastri e delle fondazioni gli sforzi normali provocati
dall'effetto ribaltante delle azioni sismiche orizzontali devono essere
valutati secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui all’articolo 83.
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64,
art. 10)
1. L'analisi delle sollecitazioni
dovute alle azioni sismiche di cui all’articolo 85 è effettuata tenendo conto
della ripartizione di queste fra gli elementi resistenti dell'intera struttura.
2. Si devono verificare detti
elementi resistenti per le possibili combinazioni degli effetti sismici con
tutte le altre azioni esterne, senza alcuna riduzione dei sovraccarichi, ma con
l'esclusione dell'azione del vento.
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64,
art. 11)
1. I calcoli di stabilità del
complesso terreno-opera di fondazione si eseguono con i metodi ed i
procedimenti della geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti, delle azioni
sismiche orizzontali applicate alla costruzione e valutate come specificato
dalle norme tecniche di cui all’articolo 83.
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64,
art. 12)
1. Possono essere concesse
deroghe all'osservanza delle norme tecniche, di cui al precedente articolo 83,
dal Ministro per le infrastrutture e i trasporti, previa apposita istruttoria
da parte dell'ufficio periferico competente e parere favorevole del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, quando sussistano ragioni particolari, che ne
impediscano in tutto o in parte l'osservanza, dovute all'esigenza di
salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici.
2. La possibilità di deroga deve
essere prevista nello strumento urbanistico generale e le singole deroghe
devono essere confermate nei piani particolareggiati.
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64,
art. 13)
1. Tutti i comuni nei quali sono
applicabili le norme di cui alla presente sezione e quelli di cui all’articolo 61, devono
richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti
urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione
nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione,
e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive
previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.
2. Il competente ufficio tecnico
regionale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta
dell'amministrazione comunale.
3. In caso di mancato riscontro
entro il termine di cui al comma 2 il parere deve intendersi reso in senso
negativo.
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64,
art. 14)
1. È consentita, nel rispetto
degli strumenti urbanistici vigenti:
a) la sopraelevazione di un piano
negli edifici in muratura, purché nel complesso la costruzione risponda alle
prescrizioni di cui al presente capo;
b) la sopraelevazione di edifici
in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti,
purché il complesso della struttura sia conforme alle norme del presente testo
unico.
2. L’autorizzazione è consentita
previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi
il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e
l’idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64,
art. 15)
1. Le riparazioni degli edifici
debbono tendere a conseguire un maggiore grado di sicurezza alle azioni
sismiche di cui ai precedenti articoli.
2. I criteri sono fissati nelle
norme tecniche di cui all’articolo 83.
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64,
art. 16)
1. Per l'esecuzione di qualsiasi
lavoro di natura antisismica in edifici o manufatti di carattere monumentale o
aventi, comunque, interesse archeologico, storico o artistico, siano essi
pubblici o di privata proprietà, restano ferme le disposizioni di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
Sezione II - Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche
(Legge n. 64 del 1974, art. 17
e 19)
1. Nelle zone sismiche di cui
all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e
sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che
provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione,
indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del
direttore dei lavori e dell'appaltatore.
2. Alla domanda deve essere
allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un
ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti
delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.
3. Il contenuto minimo del
progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni
caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e
sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli
delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni
dei particolari esecutivi delle strutture.
4. Al progetto deve inoltre
essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere
illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi
assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di
fondazione.
5. La relazione sulla fondazione
deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.
6. In ogni comune deve essere
tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al presente articolo.
7. Il registro deve essere
esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali
ed agenti indicati nell’articolo 103.
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64,
art. 18)
1. Fermo restando l'obbligo del
titolo abilitativo all’intervento edilizio, nelle località sismiche, ad
eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui
all’articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione
scritta del competente ufficio tecnico della regione.
2. L'autorizzazione è rilasciata
entro sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo
il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza.
3. Avverso il provvedimento
relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio
entro il termine di cui al comma 2, è ammesso ricorso al presidente della
giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.
4. I lavori devono essere diretti
da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei
limiti delle rispettive competenze.
Sezione III - Repressione delle violazioni
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64,
art. 20)
1. Chiunque violi le prescrizioni
contenute nel presente capo e nei decreti interministeriali di cui agli
articoli 52 e 83 è punito con l'ammenda da lire 400.000 a lire 20.000.000.
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64,
art. 21)
1. I funzionari, gli ufficiali ed
agenti indicati all’articolo 103, appena accertato un fatto costituente
violazione delle presenti norme, compilano processo verbale trasmettendolo
immediatamente al competente ufficio tecnico della regione.
2. Il dirigente dell’ufficio
tecnico regionale, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere
tecnico, trasmette il processo verbale all’Autorità giudiziaria competente con
le sue deduzioni.
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64,
art. 22)
1. Il dirigente del competente
ufficio tecnico della regione, contemporaneamente agli adempimenti di cui
all'articolo 96, ordina, con decreto motivato, notificato a mezzo di messo
comunale, al proprietario, nonché al direttore o appaltatore od esecutore delle
opere, la sospensione dei lavori.
2. Copia del decreto è comunicata
al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale ai fini dell'osservanza
dell'ordine di sospensione.
3. L’ufficio territoriale del
governo, su richiesta del dirigente dell'ufficio di cui al comma 1, assicura
l'intervento della forza pubblica, ove ciò sia necessario per l'esecuzione
dell'ordine di sospensione.
4. L'ordine di sospensione
produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'autorità
giudiziaria diviene irrevocabile.
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64,
art. 23)
1. Se nel corso del procedimento
penale il pubblico ministero ravvisa la necessità di ulteriori accertamenti
tecnici, nomina uno o più consulenti, scegliendoli fra i componenti del
Consiglio superiore dei lavori pubblici o tra tecnici laureati appartenenti ai
ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o di altre
amministrazioni statali.
2. Deve essere in ogni caso
citato per il dibattimento il dirigente del competente ufficio tecnico della
regione, il quale può delegare un funzionario dipendente che sia al corrente
dei fatti.
3. Con il decreto o con la
sentenza di condanna il giudice ordina la demolizione delle opere o delle parti
di esse costruite in difformità alle norme del presente capo o dei decreti
interministeriali di cui agli articoli 52 e 83, ovvero impartisce le
prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse,
fissando il relativo termine.
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64,
art. 24)
1. Qualora il condannato non
ottemperi all'ordine o alle prescrizioni di cui all'articolo 98, dati con
sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, il competente ufficio tecnico
della regione provvede, se del caso con l'assistenza della forza pubblica, a
spese del condannato.
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64,
art. 25)
1. Qualora il reato sia estinto
per qualsiasi causa, la Regione ordina, con provvedimento definitivo, sentito
l'organo tecnico consultivo della regione, la demolizione delle opere o delle
parti di esse eseguite in violazione delle norme del presente capo e delle
norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, ovvero l'esecuzione di modifiche
idonee a renderle conformi alle norme stesse.
2. In caso di inadempienza si
applica il disposto dell'articolo 99.
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64,
art. 26)
1. Copia della sentenza
irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle precedenti
disposizioni deve essere comunicata, a cura del cancelliere, al competente
ufficio tecnico della regione entro quindici giorni da quello in cui la
sentenza è divenuta irrevocabile o il decreto è diventato esecutivo.
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64,
art. 27)
1. Per gli adempimenti di cui
all’articolo 99 le regioni iscrivono annualmente in bilancio una somma non
inferiore a 25.822 euro.
2. Al recupero delle somme
erogate su tale fondo per l'esecuzione di lavori di demolizione di opere in
contravvenzione alle norme tecniche di cui al presente capo, si provvede a
mezzo del competente ufficio comunale, in base alla liquidazione dei lavori
stessi fatta dal competente ufficio tecnico della regione.
3. La riscossione delle somme dai
contravventori, per il titolo suindicato e con l'aumento dell'aggio spettante
al concessionario, è fatta mediante ruoli esecutivi.
4. Il versamento delle somme
stesse è fatto con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64,
art. 29)
1. Nelle località di cui
all'articolo 61 e in quelle sismiche di cui all'articolo 83 gli ufficiali di
polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici delle
amministrazioni statali e degli uffici tecnici regionali, provinciali e
comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a
servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono tenuti ad accertare che
chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso
dell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio tecnico della regione a
norma degli articoli 61 e 94.
2. I funzionari di detto ufficio
debbono altresì accertare se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni
procedano in conformità delle presenti norme.
3. Eguale obbligo spetta agli
ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando accedano per altri
incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati, compatibilmente coi detti
incarichi.
Sezione IV - Disposizioni finali
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64,
art. 30; artt. 107 e 109 d.lgs. n. 267 del 2000)
1. Tutti coloro che in una zona
sismica di nuova classificazione abbiano iniziato una costruzione prima
dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne
denuncia, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di
classificazione, al competente ufficio tecnico della regione.
2. L'ufficio tecnico della
regione, entro 30 giorni dalla ricezione della denunzia, accerta la conformità
del progetto alle norme tecniche di cui all'articolo 83 e l’idoneità della
parte già legittimamente realizzata a resistere all’azione delle possibili
azioni sismiche.
3. Nel caso in cui l’accertamento
di cui al comma 2 dia esito positivo, l’ufficio tecnico autorizza la
prosecuzione della costruzione che deve, in ogni caso, essere ultimata entro
due anni dalla data del provvedimento di classificazione; nel caso in cui la
costruzione possa essere resa conforme alla normativa tecnica vigente mediante
le opportune modifiche del progetto, l’autorizzazione può anche essere
rilasciata condizionatamente all’impegno del costruttore di apportare le
modifiche necessarie. In tal caso l’ufficio tecnico regionale rilascia apposito
certificato al denunciante, inviandone copia al dirigente o responsabile del
competente ufficio comunale per i necessari provvedimenti.
4. La Regione può, per edifici
pubblici e di uso pubblico, stabilire, ove occorra, termini di ultimazione
superiori ai due anni di cui al comma 3.
5. Qualora l’accertamento di cui
al comma 2 dia esito negativo e non sia possibile intervenire con modifiche
idonee a rendere conforme il progetto o la parte già realizzata alla normativa
tecnica vigente, il dirigente dell’ufficio tecnico annulla la concessione ed
ordina la demolizione di quanto già costruito.
6. In caso di violazione degli
obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni della
parte II, capo IV, sezione III del presente testo unico.
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64,
art. 33)
1. L'inosservanza delle norme del
presente capo, nel caso di edifici per i quali sia stato già concesso il
sussidio dello Stato, importa, oltre alle sanzioni penali, anche la decadenza
dal beneficio statale, qualora l'interessato non si sia attenuto alle
prescrizioni di cui al presente capo.
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64,
art. 33).
1. Per le opere che si eseguono a
cura del genio militare l’osservanza delle disposizioni di cui alle sezioni II
e III del presente capo è assicurata dall’organo all’uopo individuato dal
Ministero della difesa.
Capo V - Norme per la sicurezza degli impianti
(abrogati
dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 17
del 2007, con l'entrata in vigore del
d.m. n. 37 del 2008)
Capo VI - Norme per il contenimento del consumo di energia negli
edifici
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10,
art. 25)
1. Sono regolati dalle norme del
presente capo i consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque
ne sia la destinazione d'uso, nonché, mediante il disposto dell'articolo 129,
l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti.
2. Nei casi di recupero del
patrimonio edilizio esistente, l'applicazione del presente capo è graduata in
relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata dall'articolo
3, comma 1, del presente testo unico.
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10,
art. 26)
1. Ai nuovi impianti, lavori,
opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia,
alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, nel rispetto delle norme
urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Gli interventi di
utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad
autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla
manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a).
L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori
qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria
negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata
estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera.
2. Per gli interventi in parti
comuni di edifici, volti al contenimento del consumo energetico degli edifici
stessi ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, ivi compresi quelli di cui all'articolo 8 della
legge medesima, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle
quote millesimali.
3. Gli edifici pubblici e
privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo
ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da
contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di
energia termica ed elettrica.
4. Ai fini di cui al comma 3 e
secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono regolate, con riguardo ai momenti
della progettazione, della messa in opera e dell'esercizio, le caratteristiche
energetiche degli edifici e degli impianti non di processo ad essi associati,
nonché dei componenti degli edifici e degli impianti.
5. Per le innovazioni relative
all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e
per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo
effettivamente registrato, l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in
deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile.
6. Gli impianti di riscaldamento
al servizio di edifici di nuova costruzione, il cui permesso di costruire, sia
rilasciata dopo il 25 luglio 1991, devono essere progettati e realizzati in
modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di
contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.
7. Negli edifici di proprietà
pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno
energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o
assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od economica.
8. La progettazione di nuovi
edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed
installazione utili alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale
dell'energia.
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10,
art. 27)
1. I consumi di energia termica
ed elettrica ammessi per gli edifici sono limitati secondo quanto previsto dai
decreti di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, in particolare in relazione alla destinazione d'uso
degli edifici stessi, agli impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di
appartenenza.
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10,
art. 28)
1. Il proprietario dell'edificio,
o chi ne ha titolo, deve depositare presso lo sportello unico, in duplice copia
la denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 122
e 123, il progetto delle opere stesse corredato da una relazione tecnica,
sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza
alle prescrizioni del presente Capo.
2. Nel caso in cui la denuncia e
la documentazione di cui al comma 1 non siano state presentate prima
dell'inizio dei lavori, il Comune, fatta salva la sanzione amministrativa di
cui all'articolo 133, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del
suddetto adempimento.
3. La documentazione deve essere
compilata secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro delle
attività produttive. Una copia della documentazione è conservata dallo
sportello unico ai fini dei controlli e delle verifiche di cui all'articolo
132. Altra copia della documentazione, restituita dallo sportello unico con
l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del
proprietario dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori
ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione
vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori
sono responsabili della conservazione di tale documentazione in cantiere.
1. Il committente è esonerato
dall’obbligo di presentazione del progetto di cui all’articolo 125 se, prima
dell’inizio dei lavori, dichiari di volersi avvalere della facoltà di cui
all’articolo 111, comma 2.
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10,
art. 29)
1. Per la certificazione e il
collaudo delle opere previste dal presente capo si applicano le corrispondenti
disposizioni di cui al capo quinto della parte seconda.
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10,
art. 30)
1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e
l'ENEA, sono emanate norme per la certificazione energetica degli edifici. Tale
decreto individua tra l'altro i soggetti abilitati alla certificazione.
2. Nei casi di compravendita o di
locazione il certificato di collaudo e la certificazione energetica devono essere
portati a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o
della singola unità immobiliare.
3. Il proprietario o il locatario
possono richiedere al comune ove è ubicato l'edificio la certificazione
energetica dell'intero immobile o della singola unità immobiliare. Le spese
relative di certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.
4. L'attestato relativo alla
certificazione energetica ha una validità temporale di cinque anni a partire
dal momento del suo rilascio.
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10,
art. 31)
1. Durante l'esercizio degli
impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la
responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di
energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in
materia.
2. Il proprietario, o per esso un
terzo, che se ne assume la responsabilità, è tenuto a condurre gli impianti e a
disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo
le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.
3. I comuni con più di
quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio
effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale
l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche
avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere
a carico degli utenti.
4. I contratti relativi alla
fornitura di energia e alla conduzione degli impianti di cui al presente capo,
contenenti clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che
contengono clausole difformi si applica l'articolo 1339 del codice civile.
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10,
art. 32)
1. Ai fini della
commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei
componenti degli edifici e degli impianti devono essere certificate secondo le
modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro delle attività produttive,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Le imprese che producono o
commercializzano i componenti di cui al comma 1 sono obbligate a riportare su
di essi gli estremi dell'avvenuta certificazione.
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10,
art. 33; d.lgs. n. 267 del 2000, artt. 107 e 109)
1. Il comune procede al controllo
dell'osservanza delle norme del presente capo in relazione al progetto delle
opere in corso d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori
dichiarata dal committente.
2. La verifica può essere
effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a spese del committente,
dell'acquirente dell'immobile, del conduttore, ovvero dell'esercente gli
impianti.
3. In caso di accertamento di
difformità in corso d'opera, il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale ordina la sospensione dei lavori.
4. In caso di accertamento di
difformità su opere terminate il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per
adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dal presente capo.
5. Nei casi previsti dai commi 3
e 4 il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale irroga le
sanzioni di cui all'articolo 132.
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10,
art. 34)
1. L'inosservanza dell'obbligo di
cui al comma 1 dell'articolo 125 è punita con la sanzione amministrativa non
inferiore a 516 euro e non superiore a 2.582 euro.
2. Il proprietario dell'edificio
nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi
dell'articolo 125 e che non osserva le disposizioni degli articoli 123 e 124 è
punito con la sanzione amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento e
non superiore al 25 per cento del valore delle opere.
3. Il costruttore e il direttore
dei lavori che omettono la certificazione di cui all'articolo 127, ovvero che
rilasciano una certificazione non veritiera nonché il progettista che rilascia
la relazione di cui al comma 1 dell'articolo 126 non veritiera, sono puniti in
solido con la sanzione amministrativa non inferiore all'1 per cento e non
superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di
responsabilità penale.
4. Il collaudatore che non
ottempera a quanto stabilito dall'articolo 127 è punito con la sanzione
amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente
tariffa professionale.
5. Il proprietario o
l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la
responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 129, commi 1
e 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non
superiore a 2.582 euro. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai
sensi del comma 4 dell’articolo 129, le parti sono punite ognuna con la
sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto
sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso.
6. L'inosservanza delle
prescrizioni di cui all'articolo 130 è punita con la sanzione amministrativa
non inferiore a 2.582 euro e non superiore a 25.822 euro, fatti salvi i casi di
responsabilità penale.
7. Qualora soggetto della
sanzione amministrativa sia un professionista, l'autorità che applica la
sanzione deve darne comunicazione all'ordine professionale di appartenenza per
i provvedimenti disciplinari conseguenti.
8. L'inosservanza, della
disposizione che impone la nomina, ai sensi dell'articolo 19 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso
razionale dell'energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a
5.164 euro e non superiore a 51.645 euro.
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10,
art. 35; d.lgs. n. 267 del 2000, artt. 107 e 109)
1. Il dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale, con il provvedimento mediante il quale ordina
la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento
dell'edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione. L'inosservanza
del termine comporta l'ulteriore irrogazione della sanzione amministrativa e
l'esecuzione forzata delle opere con spese a carico del proprietario.
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10,
art. 36)
1. Qualora l'acquirente o il
conduttore dell'immobile riscontra difformità dalle norme del presente testo
unico, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia
al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di
risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10,
art. 37)
1. I decreti ministeriali di cui
al presente capo entrano in vigore centottanta giorni dopo la data della loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano
alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata
in vigore.
2. Il d.P.R. 28 giugno 1977, n.
1052, si applica, in quanto compatibile con il presente capo e il comma 1 degli
articoli 128 e 130, nonché con il titolo I della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
fino all'adozione dei decreti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 4 della legge
medesima.
PARTE
III – Disposizioni finali
Capo I - Disposizioni finali
Art. 136 (L, commi 1 e 2,
lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, l - R comma 2, lettera m) Abrogazioni
1. Ai sensi dell’articolo 20,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del
presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge 17 agosto 1942, n. 1150,
limitatamente all’articolo 31;
b) legge 21 dicembre 1955, n.
1357, limitatamente all’articolo 3;
c) legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente
agli articoli 1; 4, commi 3, 4 e 5; 9, lettera c);
d) legge 5 agosto 1978, n. 457,
limitatamente all’art. 48;
e) decreto-legge 23 gennaio 1982,
n. 9, limitatamente agli articoli 7 e 8, convertito, con modificazioni, in
legge 25 marzo 1982, n. 94;
f) legge 28 febbraio 1985, n. 47,
art. 15; 25, comma 4, come modificato dal decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398,
art. 4, comma 7, lett. g), convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito dall’art. 2, comma 60, della legge
23 dicembre 1996, n. 662;
g) decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 398, limitatamente all’articolo 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito dall’art. 2, comma 60,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, articolo 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135;
2. Ai sensi dell’articolo 7 della
legge 8 marzo 1999, n. 50, dalla data di entrata in vigore del presente testo
unico sono altresì abrogate le seguenti disposizioni:
a) regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265, limitatamente agli articoli 220 e 221, comma 2;
b) legge 17 agosto 1942, n. 1150,
limitatamente agli articoli 26, 27; 33; 41-ter; 41-quater; 41-quinquies, ad
esclusione dei commi 6, 8 e 9;
c) legge 28 gennaio 1977, n. 10,
limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 ;
d) legge 3 gennaio 1978, n. 1,
limitatamente all’art. 1, commi 4 e 5, come sostituiti dall'art. 4, legge 18
novembre 1998, n. 415;
e) decreto legge 23 gennaio 1982,
n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94,
limitatamente all’articolo 7;
f) legge 28 febbraio 1985, n. 47,
limitatamente agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16,17,
18, 19, 20, 21, 22, 25, comma 4, 26, 27, 45, 46, 47, 48, 52, comma 1;
g) legge 17 febbraio 1992, n.
179, limitatamente all’articolo 23, comma 6;
h) decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 398, articolo 4, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto
legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo
11, convertito, con modifiche dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
i) legge 23 dicembre 1996, n.
662, limitatamente all’articolo 2, commi 50 e 56;
l) legge 23 dicembre 1998, n.
448, limitatamente al comma 2 dell’articolo 61;
m) d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425.
1. Restano in vigore le seguenti
disposizioni:
a) legge 17 agosto 1942, n. 1150
e successive modificazioni ad eccezione degli articoli di cui all’articolo 136,
comma 2, lettera b);
b) legge 5 agosto 1978, n. 457 e
successive modificazioni;
c) legge 28 febbraio 1985, n. 47
ad eccezione degli articoli di cui all’articolo 136, comma 2, lettera f);
d) legge 24 marzo 1989, n. 122;
e) articolo 17-bis del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n.
203;
f) articolo 2, comma 58, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Restano in vigore, per tutti i
campi di applicazione originariamente previsti dai relativi testi normativi e
non applicabili alla parte I di questo testo unico, le seguenti leggi:
a) legge 5 novembre 1971, n.
1086;
b) legge 2 febbraio 1974, n. 64;
c) legge 9 gennaio 1989, n. 13;
d) legge 5 marzo 1990, n. 46;
e) legge 9 gennaio 1991, n. 10;
f) legge 5 febbraio 1992, n. 104;
3. All’articolo 9 della legge 24
marzo 1989, n. 122, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L’esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è
soggetta a denuncia di inizio attività.»
Art. 138 (L) - Entrata in vigore del testo unico
1. Le disposizione del presente
testo unico entrano in vigore a decorrere dal 30 giugno 2003.

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